Sentenza del 26/04/2016 n. 2321 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Controdeduzioni Ufficio - Funzionari delegati - Firma - Conformità - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Gli atti di controdeduzioni sottoscritti dal funzionario sono stati considerati validi, poiché la delega interna del Direttore si presume conforme alla legge in mancanza di specifiche prove contrarie. In via ulteriore, l'eventuale assenza della delega non avrebbe comunque determinato automaticamente l'invalidità degli atti, essendo il sottoscrittore un funzionario di fatto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la validità della sottoscrizione degli atti processuali dell'Ufficio. In particolare, il ricorrente metteva in dubbio che il funzionario firmatario fosse munito di una delega del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e che tale delega fosse conforme alla legge. La decisione considera la delega un atto interno dell'Amministrazione e ritiene che essa debba presumersi legittima in assenza di elementi concreti contrari. Inoltre, anche qualora la delega non fosse prodotta o risultasse carente, il funzionario sarebbe comunque qualificabile come funzionario di fatto.
Norme richiamate
Norme sul processo tributario in materia di rappresentanza e sottoscrizione degli atti dell'Ufficio
La sottoscrizione delle controdeduzioni da parte di un funzionario delegato è ritenuta valida quando la delega interna non sia specificamente contestata e non emergano elementi concreti che ne dimostrino l'illegittimità.
Principio del funzionario di fatto
Anche in mancanza o in caso di irregolarità della delega, l'attività svolta dal funzionario può restare efficace nei confronti dei terzi, se il soggetto appariva legittimato ad agire per l'Amministrazione e non viene dimostrato un vizio concreto tale da compromettere la validità dell'atto.
Massime di principio
- La mera contestazione astratta dell'esistenza o della validità della delega non è normalmente sufficiente: occorre indicare e dimostrare elementi concreti di illegittimità.
- Le deleghe interne dell'Amministrazione finanziaria possono essere considerate valide in via presuntiva quando l'atto è sottoscritto da un funzionario apparentemente competente e non emergono prove contrarie.
- L'assenza della produzione della delega non comporta necessariamente l'invalidità delle controdeduzioni, soprattutto se il funzionario ha operato nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
- Per ottenere l'annullamento dell'atto processuale è generalmente necessario dimostrare un pregiudizio concreto per il diritto di difesa o un'effettiva carenza di potere del sottoscrittore, non una semplice irregolarità formale.
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