Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25313/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato per violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con il primo motivo ha chiesto, in sostanza, una rivalutazione del materiale probatorio e la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità, sostenendo che le modalità concrete della condotta e la consistenza del fatto ne avrebbero giustificato l'inquadramento meno grave. Con il secondo motivo ha censurato la dosimetria della pena, contestandone la congruità. La Corte rileva che le doglianze del primo motivo sono reiterative di quelle già dedotte in appello e mirano a una non consentita revisione del giudizio di fatto; osserva inoltre che la Corte territoriale aveva valorizzato il notevole quantitativo di sostanza, pari a 598 dosi medie ricavabili, e le modalità di trasporto con occultamento nell'apparato rettale, elementi reputati incompatibili con la lieve entità e sintomatici di un inserimento organico e abituale nel mercato degli stupefacenti. Quanto al secondo motivo, lo giudica generico e comunque manifestamente infondato, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e rilevando che la pena era stata comunque determinata nei minimi edittali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e perché sostanzialmente riproduttivo di censure già formulate in appello; ha ritenuto il secondo motivo generico e manifestamente infondato perché volto a contestare una valutazione rimessa al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Individua il reato di detenzione/trasporto di stupefacenti per finalità illecite oggetto della condanna; la Corte esclude che nel caso concreto ricorrano i presupposti per la riqualificazione in fatto di lieve entità, valorizzando quantità della sostanza e modalità occultative del trasporto.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito nell'ambito della discrezionalità riconosciuta dalla legge, secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La pena va determinata avendo riguardo ai criteri di gravità del reato e di capacità a delinquere; in cassazione non è consentita una nuova valutazione di merito della congruità del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando mira, sotto l'apparenza di vizi motivazionali o di qualificazione giuridica, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in termini di lieve entità nello spaccio di stupefacenti deve confrontarsi con elementi concreti come il quantitativo di droga, il numero di dosi ricavabili e le modalità di occultamento/trasporto, che possono escludere l'occasionalità della condotta e indicare un inserimento stabile nel mercato illecito.
  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile in cassazione quando si risolva in una richiesta di sostituzione del giudizio discrezionale del giudice di merito, se la pena è stata determinata entro i parametri legali e, in particolare, nei minimi edittali.
  • La reiterazione in cassazione di argomentazioni già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, conduce all'inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.