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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19815/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa dopo il passaggio in giudicato di una precedente decisione della Commissione tributaria centrale che aveva rideterminato i redditi del contribuente per gli anni 1974 e 1975 ai fini IRPEF e ILOR, con riliquidazione delle imposte e delle penalità. La cartella del 1989 iscriveva a ruolo IRPEF-ILOR 1975, interessi e sanzioni, scomputando le imposte già pagate in via provvisoria; il contribuente aveva impugnato la cartella e, dopo i primi due gradi sfavorevoli, aveva ottenuto in sede di Commissione tributaria centrale l’accoglimento della domanda di rimborso delle maggiori somme versate. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 14, 15 e 21 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la Commissione tributaria centrale avesse errato nel ritenere detraibili, in sede di iscrizione a titolo definitivo, anche gli interessi e gli accessori relativi alla maggiore rateazione, perché il rimborso/scomputo degli accessori sarebbe possibile solo in caso di sgravio totale o parziale dell’imposta e non quando residuino ulteriori somme da iscrivere a ruolo; (2) violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., per difetto di motivazione, poiché il giudice tributario aveva accolto la domanda limitandosi a richiamare le osservazioni difensive della parte contribuente e a ritenere condivisibile la richiesta di effettuare il conteggio, senza svolgere autonomamente il calcolo delle somme dovute e senza spiegare le ragioni del dissenso rispetto alla pretesa dell’Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ricordato che, nel processo tributario, il giudice non può limitarsi ad annullare l’atto o a condividere genericamente le difese di parte, ma deve effettuare una valutazione sostitutiva della pretesa tributaria e rideterminare egli stesso, con motivazione, l’esatto ammontare dovuto entro i limiti delle domande proposte.

Norme richiamate

  • art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’iscrizione a titolo definitivo segue il passaggio in giudicato della decisione e che il calcolo delle somme dovute deve essere effettuato secondo i criteri della riscossione definitiva.

  • art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato con riferimento ai versamenti eseguiti in pendenza di ricorso e alla loro imputazione/scomputo nel calcolo finale delle imposte dovute.

  • art. 21 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato in relazione agli interessi dovuti per la maggiore rateazione concessa sulle somme iscritte a ruolo.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come parametro del dovere di motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma generale sul contenuto della sentenza e sull’obbligo di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice ha natura di giudice di impugnazione-merito: quando ritiene illegittima, in tutto o in parte, la pretesa fiscale, non può limitarsi all’annullamento formale dell’atto, ma deve rideterminare la pretesa nell’esatto ammontare dovuto, nei limiti delle domande di parte.
  • La motivazione della sentenza non è nulla solo perché riproduce o recepisce argomentazioni di parte, purché sia comunque possibile attribuire in modo chiaro, univoco ed esaustivo la decisione all’organo giudicante.
  • Il giudice tributario, ove accolga la domanda del contribuente su un profilo sostanziale di quantificazione, deve svolgere direttamente il calcolo delle somme dovute e spiegare le ragioni della propria ricostruzione, non potendo demandare all’Ufficio il compito di effettuare il conteggio senza una propria valutazione sostitutiva.
  • Quando la censura di motivazione e di omessa valutazione sostanziale è accolta, restano assorbite le ulteriori doglianze che presuppongono la verifica del merito della quantificazione.
  • L’assetto del processo tributario impone una decisione sostitutiva della dichiarazione del contribuente e dell’accertamento dell’Ufficio, non una mera pronuncia eliminatoria dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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