Cassazione Penale, Sentenza n. 30621/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. la sentenza di secondo grado per mancata derubricazione del delitto contestato da quello aggravato (furto in "privata dimora" ai sensi dell'art. 624-bis c.p.) nella fattispecie semplice. In sintesi la doglianza è che la Corte d'appello non avrebbe dimostrato che il luogo in cui si è consumato il tentato furto fosse riconducibile alla nozione di "privata dimora" (ufficio privato), essendo assenti elementi che ne attestino la destinazione riservata e non accessibile al pubblico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, che ha adeguatamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa (titolare della farmacia) secondo le linee guida della giurisprudenza di legittimità sulle condizioni in cui un luogo di lavoro può rientrare nella nozione di privata dimora. La Cassazione ha richiamato i criteri indicati dalle Sezioni Unite (Sez. U. n. 31345/2017) e la giurisprudenza successiva, osservando che non era emerso alcun elemento contraddittorio fornito dall'imputata e che la descrizione del luogo data dalla persona offesa era sufficiente a qualificare il locale come area riservata della sfera privata. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Individua il motivo di cassazione relativo a motivazione ed insufficienza della motivazione; il ricorso è stato censurato con tale motivo ma la Cassazione lo ha ritenuto infondato.
art. 624-bis c.p.
non presente una citazione testuale integrale nella sentenza qui fornita
Norma che prevede l'aggravante per il delitto di furto commesso in "abitazione o privata dimora"; la Corte ha applicato la nozione estesa di "privata dimora" anche a luoghi di lavoro quando ricorrono determinati indici.
art. 614 c.p.
menzionato nel testo a supporto della distinzione tra 'abitazione' e 'privata dimora'
Richiamato per sottolineare che la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione e che le norme prevedono distinzioni rilevanti nel determinare il tipo di reato.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 31345/2017 (D'Amico)
"a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata ... b) durata apprezzabile del rapporto ... c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare"
La pronuncia delle Sezioni Unite ha fissato i criteri per estendere la nozione di privata dimora ai luoghi di lavoro: uso per attività private, stabilità del rapporto e non accessibilità senza consenso. Tali criteri sono stati applicati dalla Corte d'appello e ritenuti soddisfatti.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 37908/2009 (Apprezzo)
"ha ritenuto costituire privata dimora ... il locale di servizio posto nel retro di una farmacia"
Precedente che conferma che locali di servizio o retrobottega, se configurati come area distinta e riservata, possono rientrare nella nozione di privata dimora ai fini dell'aggravante.
Massime di principio
- Per ritenere che un luogo di lavoro rientri nella nozione di 'privata dimora' ai fini dell'art. 624-bis c.p. è necessario valutare fattori concreti: (i) l'utilizzazione del luogo per manifestazioni della vita privata o attività personali svolte in modo riservato; (ii) la durata/stabilità del rapporto tra la persona e il luogo (non mera occasionalità); (iii) la non accessibilità del luogo a terzi senza consenso del titolare.
- Non è richiesto che il locale abbia particolari barriere fisiche o misure di sicurezza: è sufficiente che sia un'area distinta e appartata, riconoscibile come riservata dalla sua configurazione o dall'uso che se ne fa.
- La dichiarazione della persona offesa che descrive il locale come 'ufficio privato' ha valore probatorio significativo, soprattutto se l'imputato non produce elementi contrari; l'onere di fornire elementi utili a confutare tale ricostruzione grava sul ricorrente.
- La mancata derubricazione da parte dei giudici è legittima se la motivazione mostra che sono stati applicati i criteri giurisprudenziali e non emergono elementi contrari: la Cassazione controlla la correttezza logico-giuridica della motivazione, non riesamina i fatti.
- In casi simili, quando manca prova della destinazione pubblica del locale o di apertura al pubblico, l'aggravante per il furto in privata dimora può essere mantenuta; in caso di dubbio serio e giustificato sulla natura riservata del locale, va considerata la derubricazione.
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