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Sentenza

Sentenza n. 185/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.3036/2025, pubblicata il 10/04/2025, nella causa iscritta al n.2317/2023 del reg. ric. del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda).

Giustizia amministrativa202504498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 3036/2025, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 3036/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 750 euro, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato, in favore del difensore antistatario. La sentenza, notificata in forma esecutiva al Ministero l'11 aprile 2025, era passata in giudicato, ma l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, il riconoscimento degli interessi maturati, il rimborso del contributo unificato e delle spese di registrazione della sentenza, nonché la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provata l'inottemperanza sulla base dell'allegazione del titolo giudiziale e dell'inadempimento, non contestati dal Ministero, cui spettava dimostrare l'eventuale fatto estintivo o l'avvenuto pagamento. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva. Ha ordinato al Ministero di pagare quanto dovuto, compresi gli interessi legali sulla somma liquidata dalla data del passaggio in giudicato sino al soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha riconosciuto inoltre il rimborso del contributo unificato del giudizio di ottemperanza e delle spese di registrazione della sentenza ottemperanda, escludendo le spese non funzionali all'introduzione dell'ottemperanza, come quelle di precetto o di procedure esecutive insoddisfacenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del dictum, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso per ottemperanza nei confronti di un'Amministrazione pubblica è stato ritenuto proponibile dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni senza pagamento.

  • art. 1282 c.c.

    Gli interessi legali corrispettivi spettano sulle somme liquidate dal giudicato dalla data del passaggio in giudicato fino all'effettivo soddisfacimento, anche se il giudice della cognizione non li ha espressamente liquidati.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza, poiché derivano dalla scelta di utilizzare strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il creditore deve provare il titolo giudiziale e allegare l'inadempimento dell'Amministrazione; spetta invece all'Amministrazione debitrice dimostrare l'eventuale fatto estintivo dell'obbligazione, compreso l'avvenuto pagamento.
  • La mancata contestazione da parte dell'Amministrazione dei fatti allegati dal creditore e l'assenza della prova dell'adempimento consentono al giudice di accertare l'inottemperanza in applicazione del principio di non contestazione.
  • L'azione di ottemperanza per obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica Amministrazione è proponibile, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni senza adempimento.
  • Gli interessi legali sulle somme liquidate dal giudicato spettano, anche in assenza di un'espressa statuizione del giudice della cognizione, dalla data del passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciute le spese successive alla sentenza che siano funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione del titolo o ad atti accessori necessari; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, derivando da una scelta alternativa del creditore.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per compiere gli atti necessari all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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