Ordinanza n. 1034/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei decreti di rigetto della domanda di primo ingresso presentate ai sensi del DPCM del 27.09.2023, n. P-NA/L/Q/2025/109947-109786-109839 emessi dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli in data 23.01.2026, notificati in pari data, e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di rigetto delle domande di primo ingresso presentate ai sensi del DPCM 27 settembre 2023
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, i decreti emessi dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli il 23 gennaio 2026, con i quali sono state rigettate le domande di primo ingresso presentate ai sensi del DPCM 27 settembre 2023. Il testo non indica gli specifici vizi di legittimità dedotti contro i provvedimenti, ma dà conto della domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e della costituzione del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Napoli.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di tutela cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione degli atti impugnati poiché il pregiudizio allegato non presentava carattere di gravità e irreparabilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie. Il giudice ha dichiarato di ritenere sussistenti la propria giurisdizione e competenza, senza definire nel merito la legittimità dei dinieghi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per l'insussistenza di un pregiudizio di gravità e irreparabilità.
DPCM 27 settembre 2023
Costituisce la base normativa richiamata per le domande di primo ingresso oggetto dei dinieghi, senza che l'ordinanza ne interpreti specificamente le disposizioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio allegato non presenta carattere di gravità e irreparabilità.
- La decisione cautelare che respinge la sospensione per carenza del periculum in mora non definisce la legittimità sostanziale del provvedimento impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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