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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20262/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Un ingegnere conveniva in giudizio il committente chiedendo, in via di arricchimento senza causa, il pagamento di una somma per prestazioni professionali che assumeva ulteriori rispetto a quelle previste da un contratto di prestazione d'opera stipulato nel 1999 per attività di assistenza alla redazione di elaborati progettuali relativi a una variante stradale. Secondo il professionista, l'incarico effettivamente svolto avrebbe incluso anche la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'opera, con uso di un programma di calcolo non disponibile al committente, e tale elaborazione sarebbe stata poi integralmente utilizzata. La Corte d'appello aveva però ritenuto che le attività contestate non fossero estranee al contratto, ma soltanto propedeutiche e necessarie all'adempimento della prestazione pattuita. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: omessa o falsa valutazione della prova testimoniale; erronea valutazione della consulenza tecnica; errata interpretazione del contratto e del suo oggetto; violazione delle regole sull'onere della prova nell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.; nullità della sentenza e del giudizio di appello per omessa comunicazione di rinvii d'ufficio, dell'ordinanza di riconvocazione del CTU e della fase di rinnovazione istruttoria, con lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla qualificazione del rapporto e sulla prova, osservando che le censure miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dell'oggetto del contratto e una rivalutazione delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ribadito che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati, e che la critica alla valutazione di testimonianze e CTU non può essere veicolata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. salvo casi rigorosi. Quanto al quinto motivo, ha escluso la nullità del giudizio di appello perché, pur in presenza di un'omessa comunicazione di alcuni rinvii e dell'ordinanza di riconvocazione del CTU, il ricorrente aveva avuto conoscenza della prosecuzione delle operazioni peritali e non aveva tempestivamente eccepito la nullità nella prima difesa utile, con conseguente sanatoria della nullità relativa della consulenza. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola diversa; non copre il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato dai motivi, ma le doglianze sono state ritenute dirette a una rivalutazione del merito istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per l'onere probatorio nell'azione di arricchimento senza causa, ma la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché diretta a contestare l'accertamento di fatto sull'oggetto del contratto e sulle prestazioni rese.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato nel quadro delle censure probatorie, senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti di un'attività estranea al contratto, essendo le prestazioni ritenute comprese o propedeutiche all'incarico pattuito.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto può essere censurata solo specificando i canoni ermeneutici violati e il modo della violazione; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo contrattuale.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato in relazione alla dedotta mancata comunicazione di atti e rinvii, ma il motivo è stato respinto per sanatoria della nullità relativa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma senza rilievo decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate nel ricorso, senza accoglimento delle censure.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate nel ricorso, senza accoglimento delle censure.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di contrapporre disciplina contrattuale e azione di arricchimento, ma senza seguito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza incidenza sull'esito.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio e alla sua valutazione.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio e alle operazioni peritali.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per dedotta lesione del diritto di difesa a causa delle omesse comunicazioni nel giudizio di appello.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione alla dedotta nullità processuale per violazione del contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto, dell'istruttoria o dell'oggetto del contratto.
  • L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo la violazione specifica dei canoni legali di ermeneutica, con indicazione del canone violato e del modo della violazione.
  • Quando una clausola contrattuale consente più letture plausibili, non può ottenersi in cassazione la sostituzione dell'interpretazione preferita dalla parte a quella adottata dal giudice di merito.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in ipotesi rigorose: uso di prove non introdotte dalle parti, esercizio di poteri officiosi fuori dai casi consentiti o attribuzione di valore legale/probatorio non corrispondente alla disciplina applicabile.
  • L'azione di arricchimento senza causa presuppone che la prestazione dedotta non sia già ricompresa, nemmeno come attività propedeutica e necessaria, nell'assetto contrattuale regolante il rapporto; se il giudice di merito accerta che l'attività rientra nell'incarico pattuito, la domanda ex art. 2041 c.c. non può essere accolta.
  • La nullità derivante da irregolarità nella comunicazione delle operazioni peritali è relativa e si sana se non viene eccepita nella prima difesa o istanza utile successiva alla conoscenza del vizio.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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