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Sentenza

Sentenza n. 341/2026 - Firenze, Sezione 4

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrate, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Bagno Barsanti di Garzella Mirko & C. S.a.s. il 15/3/2024: per l'annullamento, per quanto di ragione dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali (doc. n. 6), pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali (doc. n. 7), pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art. 3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; nonché per accogliere le seguenti domande, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202201148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera di Giunta e determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio che hanno differito al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato gli atti comunali di differimento al 31 dicembre 2024 della scadenza delle concessioni demaniali marittime, chiedendo in via principale l'accertamento della natura pluriennale e di durata indefinita del rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, e sostenendo la non applicabilità dei principi europei di trasparenza e concorrenza, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria in materia. In subordine, chiedeva la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. La ricorrente aveva inoltre prospettato rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea e questioni di legittimità costituzionale.

La decisione

Nel corso del giudizio la società ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Il TAR ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il ricorrente mantenga fino alla trattenuta della causa in decisione la disponibilità dell'azione e possa dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In tale situazione il giudice non può decidere il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della non opposizione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    "sopravvenuto difetto di interesse"

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato unitamente all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., nel quadro della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Norme richiamate nelle domande formulate dalla ricorrente per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione; non sono state esaminate nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 3, comma 1, legge 5 agosto 2022, n. 118

    La sua applicabilità alle concessioni demaniali marittime era contestata dalla ricorrente, ma la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

  • artt. 49, 56 e 63 TFUE

    La compatibilità della normativa nazionale con le libertà fondamentali del Trattato era dedotta dalla ricorrente, ma non è stata scrutinata nel merito.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La ricorrente ne invocava la violazione in relazione al rapporto concessorio, ma il giudice non ha deciso la questione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito.
  • Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino alla decisione e può determinare la definizione del giudizio mediante una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
  • A seguito della dichiarazione di non interesse, il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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