Sentenza del 24/01/2017 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la cartella di pagamento notificata il 15 dicembre 2005, emessa a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi modello 740/1997 relativa all'anno d'imposta 1996, per tardivo versamento di IRPEF, CSSN e contributo straordinario per l'Europa. Il contribuente aveva contestato la tardività della notificazione della cartella. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendo scusabile l'errore consistente nell'aver notificato inizialmente il ricorso alla sola Agenzia delle Entrate anziché all'agente della riscossione. L'Agenzia delle Entrate ha appellato sostenendo che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, poiché l'Agenzia era priva di legittimazione passiva e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia era stata effettuata oltre il termine perentorio.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, annullato la sentenza di primo grado e confermato la cartella di pagamento. Ha ritenuto che il ricorso dovesse essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica nei confronti dell'agente della riscossione e per vizi propri della cartella. La chiamata di Equitalia, avvenuta il 1° giugno 2007 rispetto alla notifica della cartella del 15 dicembre 2005, era tardiva e non poteva essere sanata mediante integrazione del contraddittorio o rimessione in termini per errore scusabile. Il contribuente è stato condannato a rimborsare 300 euro di spese a ciascuna delle parti costituite.
Norme richiamate
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21, comma 1
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
Il termine di sessanta giorni per impugnare la cartella di pagamento è stato considerato perentorio e improrogabile. La sua decorrenza richiede che il ricorso sia rivolto al soggetto competente, ossia all'agente della riscossione per i vizi propri della cartella.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 10 e 14, comma 1
Le disposizioni riguardano la legittimazione processuale e l'integrazione del contraddittorio. La Commissione ha ritenuto che, in assenza di litisconsorzio necessario, il giudice di primo grado non potesse utilizzare l'integrazione del contraddittorio per rimettere in termini il contribuente che aveva notificato il ricorso al soggetto errato.
Legge n. 156/2005
La norma è stata ritenuta applicabile soltanto alle fattispecie per le quali, alla data della sua entrata in vigore, il termine per la notificazione della cartella non era ancora scaduto. Nel caso concreto, la cartella relativa all'anno d'imposta 1996 è stata considerata notificata tempestivamente.
Massime di principio
- L'impugnazione di una cartella deve essere notificata entro sessanta giorni dalla sua ricezione al soggetto processualmente legittimato: normalmente all'agente della riscossione per i vizi propri della cartella e all'ente impositore per le contestazioni relative alla pretesa tributaria.
- La notifica del ricorso al soggetto sbagliato non consente normalmente di conservare il termine né di ottenere una rimessione in termini, soprattutto quando l'errore impedisce di rispettare il termine perentorio previsto dalla legge.
- L'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice non può essere utilizzata per sanare una tardiva introduzione del giudizio nei confronti del soggetto corretto, quando non sussiste un litisconsorzio necessario.
- Le contestazioni devono essere formulate distinguendo tra vizi propri della cartella o della riscossione, da rivolgere all'agente della riscossione, e vizi della pretesa impositiva, da rivolgere all'ente impositore.
- La tempestività della notificazione di una cartella va valutata applicando la disciplina vigente alla data rilevante e verificando se, all'entrata in vigore di eventuali modifiche normative, il termine di notifica fosse già scaduto.
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