Sentenza del 24/01/2017 n. 43 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Tributi locali - Tarsu - Locali tassabili -Immobile non idoneo all'esercizio di attività commerciali - Inapplicabilità - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta non applicabile. L’immobile, essendo oggettivamente inutilizzabile e non semplicemente non utilizzato di fatto, non rientra tra i locali tassabili ai fini TARSU ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la TARSU non fosse dovuta perché l’immobile non era soltanto inutilizzato, ma oggettivamente inidoneo all’esercizio di attività commerciali. L’assenza di contratti e utenze per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas dimostrava l’impossibilità concreta di utilizzare i locali e, quindi, l’assenza del presupposto per l’imposizione.
Norme richiamate
Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993
La TARSU si applica ai locali e alle aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il presupposto impositivo richiede che il locale sia concretamente suscettibile di produrre rifiuti. L’inutilizzo da solo non basta a escludere il tributo, ma l’oggettiva inidoneità all’uso, comprovata anche dall’assenza delle utenze essenziali, può escludere la tassabilità.
Massime di principio
- Un immobile non è automaticamente esente dalla TARSU perché non viene utilizzato: occorre dimostrare che sia oggettivamente inutilizzabile o inidoneo a produrre rifiuti.
- L’assenza di utenze essenziali, quali energia elettrica, acqua e gas, costituisce un elemento probatorio rilevante dell’inidoneità concreta del locale.
- La valutazione deve riguardare le caratteristiche oggettive dell’immobile e non soltanto la volontà o la scelta del proprietario di non svolgervi un’attività.
- In casi analoghi è opportuno documentare l’inutilizzabilità con fotografie, relazioni tecniche, stato di inagibilità, assenza di impianti funzionanti e documentazione relativa alla cessazione o mancata attivazione delle utenze.
- L’esenzione o l’esclusione dalla TARSU deve essere verificata anche alla luce del regolamento comunale e delle modalità procedurali previste per dichiarare l’inidoneità del locale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 gen 2017Sentenza del 24/01/2017 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 24 gen 2017Sentenza del 24/01/2017 n. 15 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 24 gen 2017Sentenza del 24/01/2017 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 24 gen 2017Sentenza del 24/01/2017 n. 24 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 24 gen 2017Sentenza del 24/01/2017 n. 27 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 24 gen 2017Sentenza del 24/01/2017 n. 30 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →