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Sentenza

Sentenza del 24/01/2017 n. 43 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Tributi locali - Tarsu - Locali tassabili -Immobile non idoneo all'esercizio di attività commerciali - Inapplicabilità - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria è stata ritenuta non applicabile. L’immobile, essendo oggettivamente inutilizzabile e non semplicemente non utilizzato di fatto, non rientra tra i locali tassabili ai fini TARSU ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che la TARSU non fosse dovuta perché l’immobile non era soltanto inutilizzato, ma oggettivamente inidoneo all’esercizio di attività commerciali. L’assenza di contratti e utenze per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas dimostrava l’impossibilità concreta di utilizzare i locali e, quindi, l’assenza del presupposto per l’imposizione.

Norme richiamate

  • Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993

    La TARSU si applica ai locali e alle aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

    Il presupposto impositivo richiede che il locale sia concretamente suscettibile di produrre rifiuti. L’inutilizzo da solo non basta a escludere il tributo, ma l’oggettiva inidoneità all’uso, comprovata anche dall’assenza delle utenze essenziali, può escludere la tassabilità.

Massime di principio

  • Un immobile non è automaticamente esente dalla TARSU perché non viene utilizzato: occorre dimostrare che sia oggettivamente inutilizzabile o inidoneo a produrre rifiuti.
  • L’assenza di utenze essenziali, quali energia elettrica, acqua e gas, costituisce un elemento probatorio rilevante dell’inidoneità concreta del locale.
  • La valutazione deve riguardare le caratteristiche oggettive dell’immobile e non soltanto la volontà o la scelta del proprietario di non svolgervi un’attività.
  • In casi analoghi è opportuno documentare l’inutilizzabilità con fotografie, relazioni tecniche, stato di inagibilità, assenza di impianti funzionanti e documentazione relativa alla cessazione o mancata attivazione delle utenze.
  • L’esenzione o l’esclusione dalla TARSU deve essere verificata anche alla luce del regolamento comunale e delle modalità procedurali previste per dichiarare l’inidoneità del locale.

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