Sentenza del 24/01/2017 n. 15 - Corte Costituzionale
P.A. - organizzazione - art. 2, comma 20, del D.L. n. 95 /2012- applicazione della norma entro il 1° novembre 2012 per i dirigenti incaricati ex art. 19- comma 6 - del Dl.gs, n. 165/2001 - esclusione - illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
R.R. aveva ottenuto un incarico dirigenziale non generale presso l'Ispettorato per la funzione pubblica, con durata dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2014. La Presidenza del Consiglio gli aveva comunicato la cessazione anticipata dell'incarico dal 1° novembre 2012, applicando l'art. 2, comma 20, del D.L. n. 95/2012, che disponeva la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del D.Lgs. n. 165/2001 nell'ambito della riorganizzazione e della riduzione del 20% delle dotazioni organiche. Il ricorrente contestava la legittimità della revoca e chiedeva la reintegrazione e il risarcimento dei danni, deducendo la violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost., dei principi di buon andamento, continuità e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché del legittimo affidamento sulla durata del contratto.
La decisione
La Corte costituzionale ha accolto la questione sollevata dal Tribunale di Roma e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 20, del D.L. n. 95/2012, limitatamente alla parte in cui prevedeva la cessazione automatica, entro il 1° novembre 2012, degli incarichi in corso conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. La Corte ha ritenuto che la cessazione automatica fosse sostanzialmente assimilabile a uno spoils system, nonostante fosse formalmente giustificata da esigenze di riorganizzazione e contenimento della spesa. La norma non garantiva una valutazione individuale dei risultati, un contraddittorio con il dirigente, un provvedimento motivato né un controllo giurisdizionale. Inoltre, la possibilità di conferire nuovi incarichi dopo il 1° novembre 2012 rendeva incoerente l'automatica decadenza con gli obiettivi di effettiva riduzione della spesa e degli uffici. La disposizione è stata quindi espunta dall'ordinamento nella parte censurata.
Norme richiamate
Art. 2, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La Corte ha dichiarato illegittima la parte della norma che imponeva la cessazione automatica degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, perché lesiva del buon andamento, della continuità e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e della tutela dell'affidamento.
Art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti, entro determinati limiti, anche a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione.
Gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni o privi di qualifica dirigenziale restano soggetti a obiettivi, valutazione dei risultati e responsabilità dirigenziale; non possono essere interrotti automaticamente per legge prima della scadenza contrattuale.
Art. 3 della Costituzione
La cessazione automatica è stata ritenuta irragionevole anche perché incideva sul legittimo affidamento del dirigente nella durata dell'incarico e del contratto di lavoro.
Art. 97 della Costituzione
Il buon andamento, l'imparzialità e la continuità dell'azione amministrativa richiedono che la revoca o la cessazione anticipata dell'incarico sia preceduta da una valutazione concreta e individuale, conclusa con un atto motivato e controllabile dal giudice.
Art. 98 della Costituzione
La disciplina del rapporto dei dirigenti pubblici deve preservare l'imparzialità e l'autonomia funzionale dell'amministrazione rispetto a cessazioni automatiche non collegate ai risultati o a una responsabilità accertata.
Art. 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La cessazione dell'incarico dirigenziale deve collegarsi, quando previsto, alla verifica dei risultati e alla responsabilità dirigenziale, non a un automatismo legislativo estraneo alla condotta e alle prestazioni del dirigente.
Massime di principio
- La cessazione automatica per legge di un incarico dirigenziale pubblico prima della scadenza contrattuale è generalmente costituzionalmente illegittima se non è collegata a una responsabilità accertata, alla valutazione dei risultati o a una specifica riorganizzazione effettiva e individualmente motivata.
- Le esigenze di contenimento della spesa o di riorganizzazione non giustificano da sole la decadenza generalizzata degli incarichi: l'amministrazione deve dimostrare un nesso concreto tra la riorganizzazione, la soppressione della posizione e la cessazione del singolo rapporto.
- Prima di interrompere un incarico dirigenziale deve normalmente essere garantito un procedimento che consenta all'amministrazione di esporre le proprie ragioni e al dirigente di difendersi, con successivo provvedimento motivato soggetto a controllo giurisdizionale.
- La possibilità di conferire nuovamente incarichi analoghi dopo la cessazione generalizzata è un indice che la misura potrebbe perseguire un ricambio personale anziché una reale riduzione degli uffici o della spesa.
- La tutela vale anche per gli incarichi conferiti a soggetti esterni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001: la natura temporanea del contratto non elimina il legittimo affidamento sulla durata pattuita.
- Sono possibili eccezioni per gli incarichi di diretta collaborazione politica o per posizioni apicali strettamente fiduciarie; tali eccezioni non si estendono ordinariamente agli incarichi dirigenziali amministrativi ordinari.
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