Sentenza del 24/01/2017 n. 27 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Dichiarazione - Rettificabilità della dichiarazione - Sia con istanza di rimborso che in sede contenziosa Imposte e tasse - Dichiarazione - Rettificabilità Processo - Atti impugnabili - Comunicazione di irregolarità - E' tale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una comunicazione di irregolarità emessa ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, relativa al periodo d’imposta 2010, con richiesta di pagamento di euro 278.553,32 per omessi versamenti IRES e IVA, oltre interessi e sanzioni. L’Amministrazione ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso, ritenendo la comunicazione non immediatamente impugnabile, e ha contestato la possibilità per la contribuente di correggere la dichiarazione dopo l’avvio del controllo automatizzato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Amministrazione e confermato la decisione favorevole alla società. Ha stabilito che la comunicazione di irregolarità è immediatamente impugnabile quando manifesta una pretesa tributaria concreta, determinata e motivata, anche se non formalmente inclusa nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha inoltre riconosciuto che la dichiarazione dei redditi, se viziata da errori di fatto o di diritto, può essere emendata o contestata dal contribuente sia mediante istanza di rimborso sia in sede contenziosa, anche dopo la comunicazione di irregolarità. L’ufficio è stato condannato al pagamento di euro 8.000, oltre accessori di legge e spese nella misura del 15%.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e la comunicazione di irregolarità. Tale comunicazione è impugnabile quando contiene una pretesa tributaria compiuta e concretamente individuata.
Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, applicabile alla richiesta di versamento contestata alla società.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
L’elenco degli atti impugnabili non deve essere interpretato in modo rigidamente tassativo: sono impugnabili anche atti non espressamente elencati quando manifestano una pretesa tributaria definita e incidono concretamente sulla posizione del contribuente.
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
Prevede la possibilità di chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate; il diritto alla correzione della dichiarazione non è però limitato alla sola procedura di rimborso.
Art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998
La scadenza del termine previsto per la dichiarazione integrativa non impedisce necessariamente al contribuente di contestare, anche in giudizio, un tributo derivante da un errore dichiarativo.
Art. 24 della Costituzione
Impone di garantire al contribuente una tutela giurisdizionale effettiva contro una pretesa tributaria concretamente manifestata.
Art. 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva impedisce che un errore nella dichiarazione determini un prelievo superiore a quello effettivamente dovuto per legge.
Art. 97 della Costituzione
Il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione fiscale è incompatibile con la conservazione di un’imposizione manifestamente superiore a quella legalmente dovuta.
Massime di principio
- Una comunicazione di irregolarità è immediatamente contestabile davanti al giudice tributario quando indica con sufficiente chiarezza il tributo richiesto, le ragioni della richiesta e gli importi dovuti; non è necessario attendere la successiva cartella di pagamento.
- La dichiarazione fiscale non è, di regola, un atto irrevocabile: se contiene un errore di fatto o di diritto che determina un’imposta maggiore rispetto a quella prevista dalla legge, il contribuente può correggerla o contestare la maggiore pretesa.
- La correzione dell’errore può essere fatta sia tramite istanza di rimborso sia nel giudizio instaurato contro l’atto impositivo o la comunicazione che manifesta la pretesa.
- L’avvio o la conclusione di un controllo automatizzato non elimina automaticamente il diritto del contribuente a far valere errori dichiarativi, purché tali errori incidano effettivamente sull’obbligazione tributaria.
- La possibilità di impugnare un atto dipende soprattutto dal suo contenuto sostanziale e dall’interesse concreto del contribuente, non soltanto dalla denominazione formale dell’atto.
- In casi analoghi è opportuno verificare tempestivamente la comunicazione ricevuta, documentare l’errore dichiarativo e rispettare i termini processuali applicabili, poiché l’impugnabilità dell’atto non esonera dal rispetto delle scadenze.
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