Parere n. 49/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla “Società Polisportiva Palermo” in persona del legale rappresentante, dott. Carmelo Ferrito, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, contro l’Assessorato regionale della salute della Regione Siciliana, il Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale della salute e l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, nonché nei confronti del Centro di Fisiokinesiterapia Avanzata s.r.l., per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto n. 845 dell’1 agosto 2025 dell’Assessore regionale della salute e della delibera dell’A.S.P. di Palermo n. 1777 del 3 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDomanda cautelare nel ricorso straordinario contro il decreto assessoriale n. 845 dell'1 agosto 2025 e la delibera dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo n. 1777 del 3 dicembre 2025
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto assessoriale n. 845 dell'1 agosto 2025, recante gli schemi-tipo dei contratti per l'annualità 2025, e la delibera dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo n. 1777 del 3 dicembre 2025. La fase cautelare riguarda, in particolare, la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 10 dello schema contrattuale, che imporrebbe la rinuncia preventiva ai contenziosi in essere e precluderebbe la proposizione di future azioni e impugnazioni. Il Consiglio è stato chiamato a valutare la sussistenza del fumus e del periculum in mora, riservando ogni decisione sulle questioni di rito e di merito.
Il parere
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto parzialmente l'istanza cautelare. Ha ritenuto che le questioni dedotte siano di particolare complessità e richiedano un adeguato approfondimento nella sede di merito. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'immediata applicazione dell'art. 10 dello schema contrattuale, poiché la clausola è idonea a comprimere in modo immediato e irreversibile il diritto di difesa e il diritto alla piena tutela giurisdizionale o giustiziale dei privati nei confronti delle amministrazioni. È stata quindi sospesa, inter partes, l'efficacia dell'art. 10 del decreto assessoriale n. 845 del 2025, in quanto destinato a essere recepito nel contratto individuale tra l'Azienda sanitaria resistente e la ricorrente. Le residue doglianze sono state invece ritenute non assistite dai presupposti cautelari, poiché riferite a un danno economico-patrimoniale considerato risarcibile ove, nel merito, fossero riconosciute fondate le ragioni della ricorrente. Ogni decisione in rito e nel merito è stata riservata.
Osservazioni
Art. 10 del decreto assessoriale n. 845/2025 - Clausola di salvaguardia
La clausola, imponendo la rinuncia preventiva ai contenziosi pendenti e precludendo future azioni e impugnazioni, può determinare una compressione immediata e irreversibile del diritto di difesa e della piena tutela giurisdizionale o giustiziale. L'efficacia della disposizione è stata pertanto sospesa inter partes in via cautelare.
Residue doglianze - Danno economico-patrimoniale
Per le ulteriori censure non sussistono i presupposti per la tutela cautelare, poiché il pregiudizio dedotto ha natura economico-patrimoniale ed è ritenuto risarcibile qualora, nella fase di merito, risultassero fondate le ragioni della ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, una clausola amministrativa che imponga la rinuncia preventiva a contenziosi pendenti o impedisca future azioni e impugnazioni può integrare un pregiudizio grave e irreparabile quando incida immediatamente sul diritto di difesa e sulla piena tutela giurisdizionale o giustiziale.
- La sospensione cautelare può essere limitata alla specifica disposizione dell'atto impugnato che produce il pregiudizio irreversibile, lasciando impregiudicate le altre disposizioni e le ulteriori doglianze da esaminare nel merito.
- Il danno esclusivamente economico-patrimoniale, in linea generale, non giustifica la tutela cautelare quando possa essere integralmente ristorato mediante risarcimento qualora il ricorso risulti fondato nel merito.
- La valutazione cautelare, svolta sulla base di una delibazione sommaria e per esigenze di celerità, non pregiudica le decisioni successive sulle questioni di rito e sul merito del ricorso.
Sospensione cautelare della clausola di salvaguardia nei contratti sanitari regionali
Il parere è stato reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede di Adunanza delle Sezioni riunite, nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da una società sportiva privata contro l'Assessorato regionale della salute, il relativo Dipartimento, l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo e una società privata operante nella fisiokinesiterapia. L'affare riguarda il decreto assessoriale n. 845 dell'1 agosto 2025, recante gli schemi-tipo dei contratti per l'annualità 2025, e la delibera dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo n. 1777 del 3 dicembre 2025.
Oggetto della domanda cautelare
La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. Il profilo centrale esaminato in questa fase riguarda l'art. 10 dello schema contrattuale, rubricato «Clausola di salvaguardia», che prevede la rinuncia preventiva ai contenziosi in essere e la preclusione alla proposizione di future azioni e impugnazioni.
Valutazione sommaria delle questioni
Il Consiglio ha rilevato che le questioni dedotte presentano una peculiare complessità e necessitano di un adeguato approfondimento nella sede di merito. La valutazione cautelare è stata quindi compiuta sulla base di una delibazione sommaria, coerente con le esigenze di celerità proprie della fase interinale.
Periculum in mora e diritto di difesa
Il pregiudizio grave e irreparabile è stato ravvisato principalmente nella possibile applicazione della clausola di salvaguardia. Secondo il Consiglio, una clausola che imponga la rinuncia preventiva a contenziosi già instaurati e impedisca future azioni può produrre una compressione immediata e irreversibile del diritto di difesa, incompatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla piena tutela giurisdizionale o giustiziale dei diritti e degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione.
Misura cautelare adottata
L'istanza è stata accolta nei limiti necessari a sospendere, inter partes, l'efficacia dell'art. 10 del decreto assessoriale n. 845 del 2025. La sospensione è stata riferita alla disposizione poiché essa era destinata a essere recepita nel contratto individuale da stipulare tra l'Azienda sanitaria resistente e la società ricorrente.
Residue censure
Per le restanti doglianze il Consiglio ha escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento cautelare. Il pregiudizio allegato è stato qualificato come economico-patrimoniale e, pertanto, come suscettibile di risarcimento qualora, nella decisione di merito, fossero riconosciute fondate le ragioni della ricorrente.
Conclusione e riserva del merito
Il parere esprime un accoglimento parziale dell'istanza cautelare: è stata sospesa esclusivamente l'efficacia dell'art. 10 della clausola di salvaguardia, mentre le altre richieste cautelari sono state respinte. Il Consiglio ha espressamente riservato ogni decisione sulle questioni di rito e sul merito del ricorso.
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