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Sentenza

Sentenza n. 221/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2807/2024 del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202501683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 2807/2024, recante il riconoscimento della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 2807 del 21 maggio 2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per quattro anni scolastici ed era stato condannato il Ministero all’attribuzione della carta per il valore complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 26 novembre 2024; decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996, l’Amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato il pagamento delle somme dovute e, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l’Amministrazione non aveva provato l’avvenuta esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega a dirigente o funzionario qualificato del medesimo Ufficio, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inerzia. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza; il TAR lo richiama quale base processuale del giudizio e adotta le misure necessarie per rendere effettivo il giudicato.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l’esecuzione del giudicato mediante l’ordine all’amministrazione di conformarsi al titolo e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione costituisce, nella fattispecie, condizione per procedere all’esecuzione forzata del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    È richiamato dal titolo giudiziale per la determinazione degli accessori dovuti sulle somme oggetto della condanna, tramite il rinvio dell’art. 22 l. n. 724/1994.

  • art. 22 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Richiama la disciplina dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 in relazione agli accessori spettanti sulle somme dovute in esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l’amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione intimata dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando un dirigente o funzionario dell’amministrazione tenuto a compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, anche quelli contabili e di bilancio.
  • Quando il commissario ad acta sia un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività commissariale può essere considerata compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a uno specifico compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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