Sentenza n. 1584/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 30 gennaio 2025 volta alla rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale e del progetto individualizzato per la disabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, quale genitore ed esercente la potestà sul figlio minorenne riconosciuto disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune e dall’Azienda Sanitaria Provinciale sull’istanza del 30 gennaio 2025, diretta alla rimodulazione del progetto individualizzato previsto dall’art. 14 della l. n. 328/2000. La doglianza consisteva nella mancata conclusione del procedimento e nell’inerzia delle amministrazioni, nonostante la necessità di aggiornare il piano assistenziale individuale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’illegittimità del silenzio-inadempimento. Ha rilevato che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 costituisce un atto complesso esterno e diseguale, alla cui adozione concorrono Comune e Azienda sanitaria, ma rispetto al quale il Comune, quale amministrazione procedente, è tenuto a superare gli arresti procedimentali e a dare impulso concreto alla conclusione del procedimento. Il Comune non aveva provveduto sull’istanza né aveva attivato i rimedi necessari per superare l’inerzia dell’ASP, in violazione dell’obbligo generale di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 della l. n. 241/1990. Il TAR ha precisato che possono essere utilizzati i rimedi di cui all’art. 17, comma 1, della l. n. 241/1990, mentre non trova applicazione il comma 2, poiché la valutazione tecnica riguarda la salute del singolo interessato e non la salute pubblica. Le amministrazioni sono state condannate, ciascuna per i poteri di propria competenza, a provvedere entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta l’Unità di Valutazione Multidimensionale dell’ASP di Trapani, con termine di ulteriori 30 giorni su istanza di parte. Il Comune e l’ASP sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di euro 750,00 oltre accessori per spese di lite. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990.
Norme richiamate
art. 14 l. n. 328/2000
“per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2”
La disposizione impone ai Comuni, d’intesa con le aziende sanitarie, di predisporre su richiesta dell’interessato un progetto individuale per l’integrazione della persona con disabilità; il progetto è qualificato come atto complesso esterno e diseguale.
art. 2 l. n. 241/1990
L’amministrazione procedente è tenuta a concludere il procedimento e non può rimanere inerte sull’istanza di aggiornamento del progetto individuale; la violazione dell’obbligo giustifica l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna a provvedere.
art. 17, comma 1, l. n. 241/1990
L’amministrazione procedente può avvalersi dei rimedi previsti per superare l’inerzia dell’amministrazione chiamata a rendere valutazioni tecniche.
art. 17, comma 2, l. n. 241/1990
La disciplina derogatoria non si applica quando la valutazione tecnica riguarda la salute del singolo interessato e non la salute pubblica.
art. 3, comma 3, l. n. 104/1992
La condizione di disabilità grave del minore costituisce il presupposto fattuale della richiesta di rimodulazione del progetto individualizzato.
art. 2 l. n. 241/1990
La persistente inerzia amministrativa può comportare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti.
Massime di principio
- Nel procedimento diretto alla predisposizione o all’aggiornamento del progetto individuale per una persona con disabilità ai sensi dell’art. 14 della l. n. 328/2000, il progetto ha natura di atto complesso esterno e diseguale, poiché richiede il concorso del Comune e dell’azienda sanitaria.
- Anche quando l’adozione del progetto individuale richiede la partecipazione di più amministrazioni, l’amministrazione procedente, individuata nel Comune, conserva l’obbligo di dare impulso al procedimento e di superare eventuali arresti procedimentali, senza poter giustificare la propria inerzia con il mancato apporto dell’azienda sanitaria.
- L’amministrazione procedente può utilizzare i rimedi previsti dall’art. 17, comma 1, della l. n. 241/1990 per superare l’inerzia dell’amministrazione chiamata a rendere una valutazione tecnica sul piano assistenziale; non si applica la preclusione relativa alle valutazioni concernenti la salute pubblica quando la valutazione riguarda esclusivamente la salute del singolo interessato.
- La mancata conclusione del procedimento relativo alla rimodulazione di un progetto individualizzato per la disabilità integra silenzio-inadempimento e legittima il giudice amministrativo ad accertare l’illegittimità dell’inerzia, assegnando alle amministrazioni un termine per provvedere e nominando, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →