Parere del Garante n. 364 del 10/11/2022
Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 2 della legge 5 agosto 2022 n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici - 10 novembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto legislativo attuativo della delega dell’articolo 2 della legge n. 118/2022, relativo alla costituzione del sistema informativo SICONBEP per la mappatura e la trasparenza delle concessioni di beni pubblici. Pur esprimendo parere favorevole, l’Autorità rileva la necessità di alcune integrazioni per assicurare un corretto bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali. Le principali richieste riguardano la tassatività dei dati comunicati al sistema, la chiara definizione dei ruoli privacy dei soggetti coinvolti, la previsione di un’espressa esclusione dalla pubblicazione dei dati che possano rivelare indirettamente stato di salute o disagio economico-sociale, nonché l’opportunità di disciplinare con un atto più vincolante delle linee guida le regole tecniche e di sicurezza per l’invio dei dati.
Parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto legislativo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici
Parere sullo schema di decreto legislativo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici
Il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del GDPR e dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy, esprime parere sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Il provvedimento è finalizzato alla costituzione di un sistema informativo per la rilevazione delle concessioni di beni pubblici, con obiettivi di pubblicità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di difesa e sicurezza.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La delega legislativa, richiamata nel parere, prevede la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo per la rilevazione delle concessioni di beni pubblici, con la possibilità di rendere conoscibili, anche in forma sintetica, i principali dati relativi ai rapporti concessori. Tra i criteri direttivi figurano la piena conoscibilità di elementi come durata, rinnovi, canone, beneficiari, natura della concessione, ente proprietario e gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità economica dell’utilizzo del bene. La delega richiede inoltre che la trasmissione e la gestione dei dati avvengano esclusivamente in modalità telematica e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il sistema informativo SICONBEP e le informazioni trattate
Lo schema di decreto, all’articolo 1, istituisce il sistema informativo SICONBEP, realizzato e gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze con il supporto di SOGEI. Il sistema è alimentato dalle informazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche proprietarie o gestori del bene oggetto di concessione e deve essere coordinato con gli altri sistemi informativi esistenti, anche attraverso l’interoperabilità.
L’articolo 3 individua le informazioni soggette a comunicazione con riferimento ai beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, oggetto di atti, contratti o convenzioni che attribuiscano l’utilizzo esclusivo del bene a soggetti pubblici o privati. Tra i dati minimi indicati vi sono:
- l’ente proprietario;
- le generalità del concessionario;
- l’identificativo dell’atto, del contratto o della convenzione;
- la durata della concessione e gli eventuali rinnovi;
- ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell’utilizzo economico del bene.
Modalità di trasmissione, ruoli e disciplina tecnica
L’articolo 4 disciplina l’invio dei dati al sistema informativo e demanda al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante linee guida, la definizione delle specifiche tecniche, delle modalità e della tempistica di trasmissione. Il comma 3 individua quale responsabile delle comunicazioni il responsabile per la trasparenza, prevedendo che l’omessa comunicazione integri illecito disciplinare.
L’articolo 5 consente, se necessario, la costituzione di banche dati settoriali o locali per alimentare il sistema. Il Garante osserva, tuttavia, che il provvedimento non chiarisce in modo adeguato il ruolo dei diversi soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali connesso al funzionamento del sistema e agli obblighi di pubblicità.
Valutazioni del Garante e condizioni richieste
L’Autorità rileva che l’intervento normativo deve meglio bilanciare trasparenza e protezione dei dati personali, poiché il flusso informativo può includere anche dati personali relativi a persone fisiche beneficiarie delle concessioni.
Il Garante ritiene necessario:
- definire in modo tassativo, all’articolo 2, l’intero novero delle informazioni oggetto di comunicazione al sistema, non limitandosi all’indicazione del contenuto minimo;
- esplicitare il ruolo dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nel trattamento dei dati personali e nei correlati obblighi di pubblicità;
- introdurre, all’articolo 6, una espressa esclusione dalla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie di concessioni dai quali possa evincersi, anche indirettamente, lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
A fondamento di tale ultima richiesta, il Garante richiama la logica dell’articolo 26, comma 4, del d.lgs. 33/2013, che già prevede un’esclusione analoga in materia di trasparenza amministrativa per evitare la divulgazione indiretta di dati particolarmente sensibili o comunque meritevoli di tutela rafforzata.
Specifiche tecniche e garanzie di sicurezza
Con riguardo alla disciplina tecnica dell’invio dei dati, il Garante osserva che il rinvio a mere linee guida potrebbe non essere sufficiente a garantire uniformità e adeguati standard di sicurezza. Per questo suggerisce di valutare l’opportunità di rinviare la definizione delle specifiche tecniche, delle modalità e della tempistica a un decreto, anche non regolamentare, su cui acquisire il parere dell’Autorità.
Tale scelta consentirebbe di rafforzare le garanzie di integrità e riservatezza richieste dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del GDPR, assicurando una disciplina più stabile e vincolante per i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati.
Conclusioni
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, ma con condizioni puntuali e con un’osservazione. Il parere è quindi favorevole condizionato:
- alle modifiche richieste in ordine alla tassatività dei dati comunicati;
- alla chiara individuazione dei ruoli privacy;
- all’esclusione dalla pubblicità di dati idonei a rivelare stato di salute o disagio economico-sociale;
- e all’opportunità di disciplinare con un atto più vincolante delle linee guida gli aspetti tecnici e di sicurezza del sistema.
Punti principali
Oggetto del parere e quadro della delega
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il parere sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118. La delega mira a costituire e coordinare un sistema informativo per la rilevazione delle concessioni di beni pubblici, volto a promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei dati, anche in forma sintetica, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.
Caratteristiche del sistema informativo SICONBEP
Lo schema prevede la costituzione del sistema informativo SICONBEP, realizzato e gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze con il supporto di SOGEI. Il sistema è alimentato dalle amministrazioni pubbliche che hanno la proprietà o la gestione del bene oggetto di concessione e deve coordinarsi, anche mediante interoperabilità, con gli altri sistemi informativi esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.
Dati comunicati e obblighi di pubblicità
L’articolo 3 individua le informazioni da comunicare, con riferimento ai beni del demanio e del patrimonio indisponibile oggetto di atti, contratti o convenzioni che attribuiscano a soggetti pubblici o privati l’uso esclusivo del bene. Tra i dati minimi figurano ente proprietario, generalità del concessionario, identificativo dell’atto, durata, rinnovi e ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell’utilizzo economico del bene. Gli articoli 6 e 7 prevedono poi la pubblicazione dei dati, anche in forma aggregata, sul sito del Ministero, salvo i casi di beni destinati alla difesa nazionale o di motivate esigenze di sicurezza pubblica e ordine pubblico.
Rilievi del Garante sulla protezione dei dati personali
Il Garante osserva che il flusso informativo e la pubblicazione possono includere, anche se non in via prevalente, dati personali di persone fisiche beneficiarie delle concessioni. Per questo ritiene necessario definire in modo tassativo il novero delle informazioni oggetto di comunicazione, anziché limitarsi alla sola indicazione di un contenuto minimo; chiarire il ruolo dei soggetti coinvolti nel trattamento e nei correlati obblighi di pubblicità; e introdurre una specifica esclusione dalla pubblicazione per i dati identificativi dai quali possa desumersi, anche indirettamente, lo stato di salute o una situazione di disagio economico-sociale.
Indicazioni su linee guida e sicurezza tecnica
Con riferimento all’articolo 4, che rinvia a linee guida ministeriali la definizione delle specifiche tecniche, delle modalità e della tempistica di invio dei dati, il Garante suggerisce di valutare l’opportunità di demandare tale disciplina a un decreto, sia pure non regolamentare. Ciò consentirebbe maggiore uniformità e migliori garanzie di sicurezza, in particolare ai fini del principio di integrità e riservatezza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del GDPR. Su tale atto dovrebbe essere acquisito il parere del Garante.
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