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Parere

Parere del Garante n. 381 del 18/11/2022

Parere su istanza di accesso civico - 18 novembre 2022

Garante Privacy381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina la richiesta di parere del RPCT dell'Azienda USL Toscana Centro in merito a un'istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto due tipologie di "registri di corsia" ospedalieri. L'Autorità distingue tra un documento che l'amministrazione dichiara di non detenere e un registro contenente dati personali e sanitari dei pazienti ricoverati. Per il primo documento, il Garante rileva che la questione attiene all'effettiva esistenza e detenzione del documento e, quindi, esula dai profili di competenza dell'Autorità, richiamando il principio per cui la p.a. non è tenuta a rielaborare dati non già detenuti. Per il secondo documento, invece, il Garante conferma che si tratta di dati relativi alla salute soggetti a un divieto di diffusione e, dunque, a un'ipotesi di esclusione assoluta dall'accesso civico ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013. Ne consegue che l'amministrazione deve negare l'accesso, senza procedere al bilanciamento del pregiudizio concreto, e che nemmeno l'ostensione parziale con oscuramenti sarebbe sufficiente, perché i soggetti potrebbero comunque essere re-identificati. Resta ferma, in via alternativa, la possibilità di valutare l'accesso documentale ex l. 241/1990, ove l'istante dimostri un interesse qualificato e, per i dati sanitari, un diritto di rango almeno pari.

Parere su istanza di accesso civico generalizzato relativa ai "registri di corsia" di un ospedale dell'Azienda USL Toscana Centro

Parere su istanza di accesso civico relativa a registri di corsia ospedalieri

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Azienda USL Toscana Centro. Il quesito nasce da un'istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto la copia di documentazione ospedaliera indicata come "registri di corsia".

Quadro normativo di riferimento

Il Garante richiama il d.lgs. 33/2013 sull'accesso civico generalizzato, in particolare l'art. 5, comma 2, e l'art. 5-bis, commi 2, lettera a), 3 e 4. Vengono inoltre richiamati il GDPR, con le definizioni di dato personale e dato relativo alla salute di cui all'art. 4, par. 1, nn. 1 e 15, e l'art. 9 sui dati particolari. Sul piano nazionale, sono richiamati l'art. 1, comma 1, l'art. 2-ter, comma 4, lettera b), e l'art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy, nonché l'art. 7-bis, comma 6, del d.lgs. 33/2013, che mantiene fermi i limiti alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Sono richiamate anche le Linee guida ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, adottate d'intesa con il Garante, e il precedente provvedimento del Garante n. 521 del 15 dicembre 2016 sull'intesa relativa alle linee guida in materia di accesso civico.

Ricostruzione dei fatti

L'istanza di accesso civico generalizzato riguarda, in origine, la copia dei "registri di corsia" di un ospedale per il periodo dall'8 marzo 2022 al 2 aprile 2022. L'amministrazione, nella risposta all'istante, ha ritenuto che la richiesta fosse più correttamente qualificabile come istanza ex l. 241/1990 e ha invitato a precisare la documentazione richiesta, la motivazione e l'interesse concreto, attuale e diretto.

In un secondo momento, l'istante ha specificato di voler ottenere il "Registro giornaliero delle attività di reparto/corsia" e il "Registro giornaliero pazienti in reparto/corsia con relativa movimentazione camere/letti", anche con la sola indicazione dei numeri di camera o letto, rinnovando la richiesta in chiave di accesso civico generalizzato e riservandosi, in subordine, l'accesso documentale. Poiché non aveva ricevuto un riscontro espresso, ha chiesto il riesame al RPCT, che ha a sua volta investito il Garante.

Profili formali: obbligo di provvedimento espresso

Il Garante osserva che il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 33/2013. Nel caso esaminato, l'amministrazione non ha adottato un provvedimento espresso di diniego o differimento, in contrasto con la disciplina di settore e con le Linee guida ANAC, che richiedono una motivazione congrua e completa.

Primo documento richiesto: documento non detenuto

Quanto al "Registro giornaliero delle attività di reparto/corsia", l'istruttoria ha evidenziato che l'amministrazione non detiene un documento denominato in quel modo e che le informazioni eventualmente corrispondenti dovrebbero essere estrapolate singolarmente dalle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati. Il Garante ritiene che questa questione attenga all'ambito oggettivo dell'accesso civico e, pertanto, esuli dai profili di propria competenza.

L'Autorità richiama le Linee guida ANAC secondo cui l'accesso civico generalizzato riguarda solo dati e documenti effettivamente detenuti dalla pubblica amministrazione e non comporta un obbligo di rielaborazione dei dati ai fini dell'ostensione. L'amministrazione, dunque, non è tenuta a creare un documento nuovo o a ricostruire informazioni non già presenti in forma documentale.

Secondo documento richiesto: registro dei pazienti e dati sulla salute

La parte centrale del parere riguarda il "Registro giornaliero pazienti in reparto/corsia", relativo ai giorni indicati in atti, con informazioni sulla movimentazione di camere e letti o, in alternativa, sui numeri di camera o di letto. Dalla documentazione esaminata emerge che il registro contiene, oltre a nome e cognome, anche data di nascita, giorno di riferimento, ospedale, nosologico/patologia, specialistica medica, reparto, ultimo posto letto, data del ricovero, data della dimissione, numero di giorni di degenza e numero di presenti giornalieri.

Secondo il Garante, si tratta di dati personali riferiti a persone ricoverate e riconducibili ai dati relativi alla salute, perché attinenti alla prestazione di servizi di assistenza sanitaria e idonei a rivelare lo stato di salute. Tali dati sono soggetti a un divieto di diffusione previsto dal Codice privacy e richiamato dalla disciplina sulla trasparenza.

Esclusione dell'accesso civico generalizzato

Poiché l'istanza ha a oggetto dati per i quali la legge prevede un espresso divieto di divulgazione, il caso rientra nell'art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013 come ipotesi di "eccezione assoluta". Il Garante afferma quindi che l'amministrazione è tenuta a rifiutare l'accesso civico generalizzato, senza dover svolgere ulteriori bilanciamenti o valutazioni sul pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

Viene inoltre richiamato il principio di pubblicità dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013, ma si chiarisce che tale regime non può trasformare i dati sanitari dei pazienti ricoverati in "dato pubblico" conoscibile da chiunque. I pazienti, infatti, hanno ragionevoli aspettative di confidenzialità rispetto a informazioni così sensibili.

Incompatibilità dell'accesso parziale con l'oscuramento

Il Garante esclude anche la possibilità di un accesso parziale ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, tramite oscuramento dei nominativi. L'Autorità osserva che il combinarsi dei dati contenuti nel registro, anche se privati dei nominativi, con i dati di contesto e con altre informazioni disponibili a terzi potrebbe comunque consentire la re-identificazione dei pazienti e la conoscenza della patologia o di altre informazioni sanitarie.

Viene quindi ritenuto che, nel caso concreto, l'oscuramento non sia sufficiente a neutralizzare il rischio di divulgazione di dati sulla salute. A titolo esemplificativo, il Garante evidenzia che la conoscenza giornaliera del reparto, del numero di letto o di stanza e delle relative movimentazioni, per un periodo di 25 giorni, può permettere a terzi di risalire agevolmente alla condizione sanitaria del soggetto interessato.

Possibile ricorso all'accesso documentale ex l. 241/1990

Il parere precisa infine che resta salva la possibilità di ottenere i dati tramite accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. In quel diverso procedimento, l'istante dovrà motivare non solo un interesse diretto, concreto e attuale, ma anche, trattandosi di dati sulla salute, la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice privacy e dal provvedimento generale del 9 luglio 2003 sui diritti di "pari rango".

Conclusione

Il Garante esprime dunque un parere sostanzialmente favorevole al diniego dell'accesso civico generalizzato per il registro contenente dati sanitari, mentre per il documento che l'amministrazione dichiara di non detenere rinvia alle regole generali sull'accesso ai documenti effettivamente esistenti. L'Autorità ribadisce il primato della tutela dei dati relativi alla salute rispetto all'ostensione generalizzata prevista dalla disciplina sulla trasparenza.

Punti principali

Oggetto e contesto procedurale

Il parere è reso ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013 su richiesta del RPCT dell'Azienda USL Toscana Centro. Il caso riguarda una richiesta di accesso civico generalizzato a copia di "registri di corsia" di un ospedale per un periodo di 25 giorni.

Documento non detenuto dall'amministrazione

Per il presunto "Registro giornaliero delle attività di reparto/corsia" l'amministrazione ha comunicato che il documento non risulta esistente presso i reparti interessati. Il Garante osserva che la questione riguarda l'ambito oggettivo dell'accesso civico e richiama il principio secondo cui l'amministrazione non deve rielaborare dati per soddisfare l'istanza, ma solo consentire l'accesso ai documenti già detenuti.

Dati sanitari e divieto di diffusione

Il "Registro giornaliero pazienti in reparto/corsia" contiene, oltre a nome e cognome, dati come data di nascita, reparto, nosologico/patologia, data di ricovero, dimissione, numero di giorni di degenza e altri elementi idonei a rivelare lo stato di salute. Tali dati rientrano nei dati relativi alla salute ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 15, GDPR e sono soggetti al divieto di diffusione previsto dal Codice privacy e richiamato dal d.lgs. 33/2013.

Esclusione assoluta dall'accesso civico

Poiché l'istanza riguarda dati per i quali la legge prevede un espresso divieto di divulgazione, l'accesso civico generalizzato è escluso ex art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013. Il Garante afferma che si tratta di un'ipotesi di eccezione assoluta e che l'amministrazione deve rifiutare l'accesso senza effettuare ulteriori valutazioni sul pregiudizio concreto.

Inidoneità dell'accesso parziale

Il Garante esclude anche l'ostensione parziale con oscuramento dei nominativi, perché il contenuto del registro, letto insieme ai dati di contesto, consentirebbe comunque di re-identificare i pazienti e di desumere la patologia o altri dati sanitari. Il regime di pubblicità dell'accesso civico generalizzato non è compatibile con la tutela rafforzata dei dati sanitari dei ricoverati.

Possibile accesso documentale ex l. 241/1990

Resta salva la possibilità di chiedere i dati tramite accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990. In tal caso, per i dati sanitari, l'istante deve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale e, inoltre, che la situazione giuridicamente rilevante da tutelare sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, secondo l'art. 60 del Codice privacy.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazionedati sanitaridiritto alla riservatezzatrasparenza amministrativa

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