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Parere

Parere del Garante n. 363 del 10/11/2022

Parere su uno schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di esercizio dell’attività di scuola nautica - 10 novembre 2022

Garante Privacy363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina lo schema di regolamento attuativo dell’art. 49-septies, comma 21, del Codice della nautica da diporto, richiesto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il testo disciplina la costituzione, l’avvio tramite SCIA, i requisiti di idoneità, la vigilanza e i provvedimenti di diffida, sospensione e interdizione delle scuole nautiche, prevedendo anche il trattamento di dati personali connesso a controlli e adempimenti amministrativi. L’Autorità rileva che, a seguito delle interlocuzioni tecniche, lo schema è stato integrato con l’art. 21, che chiarisce ruoli dei titolari, motivi di interesse pubblico rilevante, conservazione e misure di sicurezza. All’esito di tali integrazioni, il Garante non riscontra criticità in materia di protezione dei dati e rende parere favorevole.

Parere favorevole sullo schema di regolamento per le modalità di esercizio dell’attività di scuola nautica

Parere sullo schema di regolamento per le scuole nautiche

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di esercizio dell’attività di scuola nautica, adottato in attuazione dell’art. 49-septies, comma 21, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, del GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.

Quadro normativo e oggetto dell’intervento

Lo schema regolamentare disciplina la costituzione, il funzionamento e la gestione delle scuole nautiche, individuando come amministrazioni competenti province, città metropolitane e province autonome di Trento e Bolzano. La disciplina tocca numerosi profili organizzativi e amministrativi: presentazione della SCIA, requisiti di idoneità, vigilanza, controlli, sanzioni amministrative e gestione dei dati personali connessi all’attività.

Disciplina della SCIA e dei requisiti per l’esercizio dell’attività

Gli articoli 2 e 3 regolano l’avvio dell’attività mediante segnalazione certificata di inizio attività, ammessa anche in modalità telematica e accompagnata da un contenuto dichiarativo e documentale analiticamente individuato. Tra le dichiarazioni richieste figura anche il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 49-septies, comma 6, del Codice della nautica da diporto, che includono condizioni ostative come l’abitualità o professionalità nel delinquere, le misure di sicurezza o prevenzione, determinate condanne penali e situazioni di interdizione, inabilitazione o fallimento.

Il medesimo articolo attribuisce all’amministrazione ricevente il compito di verificare il possesso dei requisiti e, in caso di carenza, di adottare un provvedimento motivato di inibizione della prosecuzione dell’attività.

Requisiti organizzativi, corpo docente e obblighi di gestione

Gli articoli dal 4 all’11 definiscono i requisiti di idoneità per l’esercizio dell’attività, con particolare riguardo al corpo docente, alla capacità patrimoniale, all’apertura di sedi secondarie, ai locali e alla strumentazione didattica. Sono previste anche comunicazioni obbligatorie all’autorità territorialmente competente, comprese le variazioni del corpo docente e l’avvio di ciascun corso entro dieci giorni.

L’art. 12 impone specifici obblighi alle scuole nautiche, tra cui l’esposizione al pubblico delle autorizzazioni e delle informazioni generali, nonché la tenuta del registro degli allievi, comprensivo anche delle annotazioni sul loro eventuale trasferimento ad altra scuola nautica o a un consorzio per l’istruzione nautica.

Scuole nautiche presso istituti tecnici e vigilanza

L’art. 15 disciplina l’attività svolta dagli istituti tecnici del settore tecnologico, prevedendo modalità semplificate per la SCIA di avvio e di variazione. Anche in questo caso vanno dichiarati denominazione, sede, tipologia di attività, dati anagrafici e fiscali del dirigente scolastico e degli insegnanti, nonché il possesso dei requisiti soggettivi e morali previsti dalla normativa di settore, con conseguente trattamento anche di dati di cui all’art. 10 GDPR.

La norma consente inoltre al dirigente scolastico di sospendere l’attività per motivate e gravi esigenze documentate per un periodo di sei mesi, prorogabile per giustificati motivi, e attribuisce agli uffici scolastici regionali il potere di vigilanza limitatamente alle condizioni e ai requisiti previsti.

L’art. 17 disciplina la vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle amministrazioni territorialmente competenti, nel quadro di un’intenzione di uniformare l’attività di controllo sul territorio nazionale. L’art. 18 regola gli effetti dell’irregolarità o della perdita dei requisiti, compresi quelli morali, prevedendo diffida, sospensione e interdizione, previo contraddittorio con gli interessati e possibilità di regolarizzazione o presentazione di controdeduzioni.

Profili di protezione dei dati e valutazioni del Garante

Il punto centrale del parere è l’art. 21, introdotto a seguito delle interlocuzioni tecniche con il Ministero per integrare la disciplina del trattamento dei dati personali. La disposizione individua i titolari del trattamento: da un lato, le amministrazioni competenti per i profili di controllo; dall’altro, scuole nautiche e consorzi per i dati anagrafici di insegnanti, istruttori e allievi, nonché per il registro degli iscritti.

Per le amministrazioni di controllo, il trattamento è ricondotto al motivo di interesse pubblico rilevante di cui all’art. 2-sexies, comma 2, lett. l), del Codice, in relazione alle attività di controllo e ispettive e, in particolare, alla verifica del possesso e dell’eventuale carenza dei requisiti morali. Per i dati relativi a provvedimenti di diffida, sospensione e interdizione, il Garante rileva la coerenza del trattamento con le finalità di vigilanza previste dallo schema.

L’art. 21 demanda inoltre a un successivo decreto ministeriale, da adottarsi previo parere del Garante, la definizione delle modalità e dei tempi di conservazione dei dati personali e delle misure tecniche e organizzative di sicurezza. L’Autorità sottolinea che la conservazione dovrà essere limitata al tempo strettamente indispensabile per il perseguimento dei compiti connessi all’attività autorizzata.

Esito del parere

Il Garante osserva che, grazie all’integrazione dell’art. 21, lo schema recepisce le indicazioni fornite in sede tecnica e non presenta più criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di esercizio dell’attività di scuola nautica.

Punti principali

Oggetto e base normativa del parere

Il parere riguarda uno schema di regolamento ministeriale sulle modalità di esercizio dell’attività di scuola nautica, adottato in attuazione dell’art. 49-septies, comma 21, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171. Il Garante interviene ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.

Contenuto dello schema regolamentare

Lo schema disciplina costituzione, funzionamento e gestione delle scuole nautiche; la SCIA per l’avvio dell’attività; i requisiti di idoneità del corpo docente, dei locali e della capacità patrimoniale; gli obblighi di comunicazione e tenuta del registro allievi; la vigilanza amministrativa e tecnica; nonché le conseguenze della perdita dei requisiti, inclusi diffida, sospensione e interdizione.

Trattamento di dati personali e dati particolari

Nel corso della procedura sono trattati dati anagrafici, fiscali e professionali di dirigenti scolastici, insegnanti, istruttori e allievi, nonché dati relativi ai requisiti morali e a provvedimenti disciplinari e interdittivi. Per gli istituti tecnici del settore tecnologico, la SCIA comporta anche il trattamento di dati di cui all’art. 10 GDPR, in ragione dei requisiti morali richiesti.

Osservazioni del Garante e integrazione dell’art. 21

Il Garante rileva positivamente l’inserimento dell’art. 21, frutto delle interlocuzioni tecniche con il Ministero, che distingue i ruoli dei soggetti coinvolti, individua il motivo di interesse pubblico rilevante per i trattamenti effettuati dalle amministrazioni di controllo ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. l), del Codice, e rinvia a un decreto ministeriale per durata di conservazione e misure di sicurezza.

Esito del parere

Poiché lo schema, così integrato, non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionebasi giuridiche del trattamentocontrolli e vigilanzadati personalidati relativi a condanne e reati

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