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Parere

Parere del Garante n. 380 del 14/11/2022

Parere su istanza di accesso civico - 14 novembre 2022

Garante Privacy380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina una richiesta di parere formulata dal RPCT di ANAC nell’ambito di un riesame di accesso civico generalizzato relativo a documenti sulla valutazione di dirigenti e Segretario generale. Il Garante distingue nettamente l’accesso civico dall’accesso documentale ex l. 241/1990, rilevando di non essere competente sul secondo profilo. Sul versante privacy, osserva che il diniego di ANAC è motivato in modo troppo sintetico e non consente di comprendere in concreto il pregiudizio alla protezione dei dati personali richiesto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Invita quindi ANAC a fornire una motivazione congrua e completa, fermo restando che potrebbero rilevare anche altri limiti all’accesso civico.

Parere su richiesta di riesame di accesso civico generalizzato ad atti di valutazione del personale ANAC

Parere su istanza di accesso civico relativa a valutazioni del personale ANAC

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime il parere richiesto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di ANAC, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, nell’ambito di un riesame di un diniego parziale di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava documenti relativi alla valutazione dell’attività svolta nel 2021 da dirigenti e Segretario generale, incluse schede di autovalutazione, rendicontazione dei comportamenti organizzativi e atti utilizzati per il giudizio del Consiglio.

Inquadramento della richiesta e natura dei dati richiesti

L’istanza presentata al procedimento amministrativo cumulava due diversi strumenti: l’accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241, e l’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013. Oggetto della domanda erano, in sintesi, copia integrale degli atti formati e detenuti dal Segretario generale, della valutazione comparativa effettuata secondo la disciplina contrattuale di riferimento, delle schede di autovalutazione trasmesse dai dirigenti e degli atti valorizzati per l’espressione del giudizio del Consiglio.

ANAC aveva accolto solo parzialmente la richiesta, negando l’ostensione delle schede di rendicontazione dei comportamenti organizzativi e delle schede di valutazione finalizzate al premio di risultato. Per tali profili aveva richiamato un precedente parere del Garante, oltre a escludere l’esistenza di una valenza pubblica nella conoscenza delle informazioni. Quanto ai documenti relativi alla valutazione del Segretario generale, il diniego era stato motivato con la mancanza di un interesse qualificato ai sensi della legge 241/1990.

Distinzione tra accesso documentale e accesso civico

Il Garante richiama preliminarmente la necessità di tenere distinti i due istituti. L’accesso documentale disciplinato dalla l. 241/1990 continua a operare parallelamente all’accesso civico, ma su basi, presupposti e finalità differenti. La distinzione è essenziale perché il bilanciamento tra interessi contrapposti cambia a seconda dello strumento utilizzato: nell’accesso documentale può essere ammesso un accesso più profondo a dati pertinenti, mentre nell’accesso civico generalizzato l’esigenza di controllo diffuso comporta una più ampia conoscibilità di dati e documenti, pur con i limiti previsti dalla legge.

Profili di competenza del Garante

L’Autorità chiarisce di non essere competente a valutare il diritto di accesso ai documenti amministrativi né la sussistenza di un interesse qualificato dell’istante, essendo tali profili rimessi all’amministrazione che ha adottato il provvedimento e, in caso di contestazione, alle competenti autorità ai sensi dell’art. 25 della l. 241/1990. Il parere riguarda invece il solo profilo dell’accesso civico quando il diniego sia fondato su ragioni attinenti alla protezione dei dati personali.

Valutazione del limite alla protezione dei dati personali

Il Garante ricorda che l’accesso civico generalizzato può essere rifiutato quando il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina applicabile, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013. Viene inoltre richiamata la nozione di dato personale dell’art. 4, comma 1, lett. b), del Codice privacy.

Nel caso concreto, tuttavia, il diniego di ANAC viene ritenuto insufficientemente motivato sul punto privacy. L’Autorità osserva che la motivazione è troppo sintetica e non consente di comprendere quali siano le ragioni concrete per cui l’ostensione della documentazione richiesta arrecherebbe un pregiudizio alla protezione dei dati personali dei controinteressati. Il semplice richiamo a un precedente orientamento del Garante, senza una specifica spiegazione riferita al caso concreto, è considerato non sufficiente.

Esito del parere e indicazioni operative per ANAC

Il Garante, pur senza escludere che possano sussistere ulteriori limiti all’accesso civico idonei a giustificarne il diniego, invita ANAC a fornire una motivazione “congrua e completa” del proprio provvedimento, concentrandosi sull’effettiva esistenza del limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Per la valutazione, il Garante rinvia anche a precedenti pareri resi in materia di accesso civico a valutazioni dei dipendenti e a progressioni economiche o di carriera.

In conclusione, il parere è sostanzialmente interlocutorio: non autorizza né nega in modo definitivo l’accesso, ma richiede all’amministrazione una motivazione più puntuale e aderente al caso concreto in relazione al possibile pregiudizio per la protezione dei dati personali.

Punti principali

Oggetto della richiesta e documenti coinvolti

Il parere riguarda un procedimento di riesame su un'istanza che cumulava accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 ss. l. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013. I documenti richiesti erano atti formati e detenuti dal Segretario generale, compresa la valutazione comparativa, le schede di autovalutazione dei dirigenti e gli atti valorizzati per il giudizio del Consiglio, tutti riferiti alla valutazione dell'attività svolta nell'anno 2021.

Distinzione tra accesso documentale e accesso civico

Il Garante richiama le Linee guida ANAC e ribadisce che l'accesso documentale ex l. 241/1990 e l'accesso civico generalizzato hanno presupposti e finalità differenti. L'accesso documentale può consentire un accesso più profondo a dati pertinenti, mentre l'accesso civico generalizzato mira a un controllo diffuso e può comportare una più ampia diffusione di dati e documenti.

Limiti di competenza del Garante

L'Autorità precisa di non essere competente a pronunciarsi sul diritto di accesso ai documenti amministrativi né sulla sussistenza di un interesse qualificato dell'istante, profili rimessi all'amministrazione e, in caso di contestazione, alle autorità competenti ai sensi dell'art. 25 l. 241/1990.

Valutazione sul diniego di accesso civico

Quanto all'accesso civico, il Garante ricorda che esso può essere rifiutato quando il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Nel caso esaminato, ANAC aveva negato l'accesso richiamando anche ragioni estranee alla competenza del Garante, come la mancanza di una valenza pubblica delle informazioni e l'assenza di un interesse qualificato, limitandosi per il profilo privacy a un generico richiamo a un precedente parere.

Richiesta di motivazione congrua e completa

Il Garante rileva che la motivazione del diniego è troppo sintetica e non consente di comprendere perché l'ostensione dei documenti comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei controinteressati. Invita quindi ANAC a riformulare il provvedimento con una motivazione congrua e completa sull'effettiva sussistenza del limite privacy previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), fermo restando che potrebbero operare anche ulteriori limiti all'accesso civico.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazionevalutazione del personaleprotezione dei dati personalitrasparenza amministrativa

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