Parere del Garante n. 358 del 31/10/2022
Parere su istanza di accesso civico - 31 ottobre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina la richiesta del RPCT dell’Istituto Superiore di Sanità relativa a un’istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto il database di uno studio clinico, contenente dati pseudonimizzati e numerosi quasi-identificatori riferiti a pazienti arruolati. L’Autorità ritiene che i dati, pur pseudonimizzati, restino dati personali e, per il loro contenuto, rientrino nei dati relativi alla salute, soggetti al divieto di diffusione previsto dal Codice privacy e richiamato dalla normativa sulla trasparenza. Ne consegue che l’accesso civico deve essere escluso come eccezione assoluta, senza necessità di valutare un pregiudizio concreto. Il Garante osserva inoltre che l’anonimizzazione richiesta sarebbe particolarmente complessa e gravosa, e che l’amministrazione non è obbligata a rielaborare i dati per consentire l’accesso; se i dati fossero davvero anonimizzati, invece, non vi sarebbero profili ostativi sotto il GDPR.
Parere su accesso civico generalizzato al database pseudonimizzato di uno studio clinico dell’Istituto Superiore di Sanità
Parere su istanza di accesso civico al database di uno studio clinico
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del RPCT dell’Istituto Superiore di Sanità relativa a un’istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto il database di uno studio clinico. Il caso riguarda un insieme di dati pseudonimizzati riferiti a soggetti arruolati nella sperimentazione, con numerosi elementi idonei a incidere sulla riservatezza e sul rischio di re-identificazione.
Quadro normativo di riferimento
Il parere richiama l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 sull’accesso civico generalizzato e l’art. 5-bis del medesimo decreto, in particolare:
- il comma 2, lett. a), che consente il diniego quando necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali;
- il comma 3, che esclude l’accesso nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.
Sul piano privacy, il Garante richiama il GDPR, in particolare gli artt. 4, par. 1, nn. 1, 5 e 15, nonché l’art. 9 sui dati appartenenti a categorie particolari. Vengono inoltre richiamati l’art. 1, comma 1, il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute previsto dal Codice privacy, in particolare l’art. 2-septies, comma 8, e il richiamo contenuto nell’art. 7-bis, comma 6, d.lgs. 33/2013. Rilevano anche le Linee guida ANAC sull’accesso civico e il precedente parere reso dal Garante sull’intesa relativa a tali linee guida.
Valutazione sulla natura dei dati richiesti
Il database oggetto dell’istanza contiene dati registrati in forma pseudonimizzata e, secondo l’istruttoria, include identificatori diretti e quasi-identificatori, tra cui codice del paziente e del centro, età, etnia, peso, altezza, abitudini al fumo, varie date cliniche e informazioni su terapia, esiti e complicanze.
Il Garante osserva che la pseudonimizzazione non elimina la natura di dato personale: i dati restano riferibili a una persona fisica identificabile. Inoltre, il contenuto del database è riconducibile ai dati relativi alla salute, poiché attiene alla prestazione di servizi sanitari e rivelazione dello stato di salute dei partecipanti allo studio clinico.
Conseguenze sull’accesso civico generalizzato
Poiché i dati in questione sono dati sulla salute, per i quali vige il divieto di diffusione, l’accesso civico generalizzato deve essere escluso ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013. Il Garante qualifica la fattispecie come “eccezione assoluta”: l’amministrazione è tenuta a rifiutare l’ostensione e non deve procedere alla valutazione del pregiudizio concreto prevista per le ipotesi di diniego non assoluto.
L’Autorità sottolinea anche che i dati relativi alla salute, pur oggetto di accesso civico, non possono diventare “dato pubblico” liberamente conoscibile da chiunque, in ragione delle garanzie poste dalla normativa privacy e del rischio di successiva re-identificazione.
Anonimizzazione, minimizzazione e limiti dell’obbligo di rielaborazione
Una parte rilevante del parere riguarda la richiesta di ottenere il database previa anonimizzazione. L’ISS rappresenta che l’operazione sarebbe tecnicamente complessa e costosa, richiederebbe strumenti informatici specifici non disponibili e dovrebbe essere eseguita con grande cautela per evitare sia il rischio di re-identificazione sia l’alterazione del significato dei dati, specie nei testi liberi.
Il Garante osserva che il principio di accountability impone al titolare di valutare il rischio di re-identificazione, ma ribadisce anche che, in materia di accesso civico generalizzato, la pubblica amministrazione non è tenuta a rielaborare i dati in suo possesso: deve consentire l’accesso ai documenti e ai dati già detenuti, nei limiti di legge, non a ricostruirli o trasformarli appositamente per l’istanza.
Il parere aggiunge che, ove i dati fossero realmente anonimizzati in modo irreversibile, la disciplina privacy non troverebbe applicazione e non vi sarebbero motivi ostativi all’accesso sotto tale profilo. Tuttavia, nel caso concreto, l’ISS ha motivato l’impossibilità di procedere in modo adeguato e l’Autorità non contesta tale valutazione.
Data sharing e qualità di co-investigatore dell’istante
Il soggetto istante aveva richiamato una data sharing policy pubblicata con l’articolo scientifico e la propria qualità di co-investigatore. Il Garante chiarisce che tali elementi non incidono sulla valutazione dell’istanza di accesso civico generalizzato, poiché seguono eventuali meccanismi di data availability e le procedure previste in quel contesto, che esulano dall’analisi svolta nel parere.
Conclusioni
Il Garante esprime parere favorevole alla posizione dell’Istituto Superiore di Sanità, confermando che il database richiesto non può essere osteso in via di accesso civico generalizzato, in quanto contiene dati personali relativi alla salute e quindi soggetti a un divieto di diffusione. Il diniego è quindi legittimo come eccezione assoluta ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013.
Punti principali
Oggetto della richiesta e posizione dell’amministrazione
L’istanza riguardava l’accesso civico generalizzato, ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, al database anonimizzato di uno studio clinico. L’Istituto Superiore di Sanità ha negato l’accesso richiamando la tutela dei dati personali e il rischio di re-identificazione dei soggetti arruolati, anche in ragione dei dati socio-demografici, del numero limitato di centri e del basso numero di pazienti per centro.
Natura dei dati contenuti nel database
Il Garante rileva che il database contiene dati registrati in forma pseudonimizzata, con identificatori diretti e quasi-identificatori, oltre a date relative agli eventi clinici. Tali dati sono qualificati come dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, nn. 1 e 5, GDPR e, per il loro contenuto, come dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR.
Eccezione assoluta all’accesso civico
Poiché i dati in questione rientrano tra quelli per i quali il Codice privacy e l’art. 7-bis, comma 6, d.lgs. 33/2013 prevedono un divieto di diffusione, l’accesso civico generalizzato è escluso ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013. Trattandosi di un’eccezione assoluta, l’amministrazione deve rifiutare l’accesso senza svolgere ulteriori valutazioni sul pregiudizio concreto.
Anonimizzazione e limiti dell’obbligo di rielaborazione
L’ISS ha rappresentato che un’eventuale anonimizzazione richiederebbe tecniche complesse, strumenti informatici specifici non disponibili e un’attività record per record sui testi liberi, con rischio di alterare il significato dei dati e di non raggiungere l’anonimizzazione. Il Garante osserva che la pubblica amministrazione non ha, in via generale, l’obbligo di rielaborare i dati per rispondere all’accesso civico generalizzato.
Esito del parere
Il Garante rende parere favorevole alla posizione dell’Istituto Superiore di Sanità nei termini esposti, confermando la legittimità del diniego di accesso civico al database richiesto. Resta fermo che, ove i dati fossero realmente anonimizzati, la disciplina privacy non troverebbe applicazione e non vi sarebbero motivi ostativi sotto tale profilo.
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