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Parere

Parere del Garante n. 401 del 10/11/2022

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022" - 10 novembre 2022

Garante Privacy401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 58, par. 3, lett. b), GDPR, sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo alle modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate per la dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2022. Lo schema sostanzialmente conferma la disciplina già approvata negli anni precedenti e si coordina con la modifica del decreto ministeriale 1° settembre 2016 che estende l’invio dei dati anche agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico con specifico codice Ateco. Il Garante rileva che il provvedimento richiama misure e garanzie già valutate favorevolmente e non formula osservazioni, ma subordina il parere favorevole alla coerenza con lo schema di decreto ministeriale collegato, su cui si era già espresso positivamente il 20 ottobre 2022.

Parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sulle modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate per la dichiarazione dei redditi precompilata dall’anno d’imposta 2022

Modalità tecniche per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata 2022

Il Garante per la protezione dei dati personali esamina la richiesta dell’Agenzia delle entrate sullo schema di provvedimento del Direttore relativo alle modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2022. Il parere è reso nel quadro dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. 175/2014 e degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR.

Quadro normativo e precedenti

Il provvedimento si colloca nel sistema della dichiarazione precompilata introdotto dall’art. 1 del d.lgs. 175/2014, che consente all’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione la dichiarazione utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da soggetti terzi e le certificazioni previste dalla normativa fiscale. Per le spese che danno diritto a deduzioni o detrazioni, l’art. 3, comma 4, del medesimo decreto rinvia a un decreto ministeriale per la definizione di termini e modalità di trasmissione, mentre il comma 5 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentito il Garante, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati.

Il Garante richiama i precedenti provvedimenti favorevoli già adottati in materia di spese sanitarie e veterinarie per gli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021, evidenziando la continuità della disciplina e delle garanzie già ritenute adeguate.

Modifica del decreto ministeriale del 1° settembre 2016 e inclusione degli ottici

Lo schema di provvedimento in esame si coordina con la modifica del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, che prevede la trasmissione telematica, da parte degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico iscritti nell’archivio anagrafico dell’Agenzia delle entrate, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2022.

Il Garante rileva che lo schema recepisce tale innovazione, precisando che tra i dati trasmessi dal Sistema Tessera sanitaria all’Agenzia delle entrate in forma aggregata sono compresi anche quelli comunicati dagli ottici con codice attività Ateco 2007 47.78.20, sia primario sia secondario.

Disciplina dell’opposizione dell’interessato

Lo schema conferma inoltre le regole sull’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata. Per le prestazioni rese dagli esercenti l’arte ausiliaria di ottico, l’opposizione può essere manifestata verbalmente al medico o alla struttura sanitaria, con annotazione sul documento fiscale. La relativa disciplina si applica alle spese sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento.

Valutazione del Garante

Secondo il Garante, il provvedimento rinvia a una disciplina già oggetto di valutazione favorevole, con misure e garanzie considerate idonee a tutelare i diritti e le libertà degli interessati. Per questa ragione non vengono formulate osservazioni sullo schema, salvo una condizione di coerenza con lo schema di decreto ministeriale di modifica del 1° settembre 2016, sul quale l’Autorità si era già espressa favorevolmente il 20 ottobre 2022.

Conclusione

Il Garante esprime quindi parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, relativo alle modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate per la dichiarazione dei redditi precompilata dall’anno d’imposta 2022, a condizione che il testo sia coerente con il correlato schema di decreto ministeriale.

Punti principali

Oggetto e base normativa del parere

Il parere riguarda lo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che disciplina le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2022. La richiesta è esaminata nel quadro dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. 175/2014, nonché degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR.

Continuità con la disciplina precedente

Lo schema conferma, per gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico, la medesima disciplina già prevista nei precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sui quali il Garante aveva già espresso parere favorevole negli anni 2019, 2020 e 2021. Il provvedimento si inserisce quindi in un quadro regolatorio già consolidato per l’utilizzo dei dati sanitari nella precompilata.

Recepimento della modifica sul perimetro dei dati trasmessi

Lo schema recepisce la modifica del decreto ministeriale 1° settembre 2016, che estende la trasmissione telematica dei dati anche alle prestazioni sanitarie rese dagli esercenti l’arte ausiliaria di ottico iscritti nell’archivio anagrafico dell’Agenzia delle entrate con codice attività Ateco 2007 47.78.20, primario o secondario. Tra i dati inoltrati dal Sistema Tessera sanitaria all’Agenzia sono quindi ricompresi anche quelli relativi a tali soggetti.

Opposizione dell’interessato e decorrenza

Il provvedimento precisa che le regole sull’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata si applicano anche alle prestazioni degli ottici, quando l’opposizione sia manifestata verbalmente al medico o alla struttura sanitaria con annotazione sul documento fiscale. Tale disciplina si applica alle spese sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento.

Valutazione del Garante e condizione posta

Il Garante rileva che lo schema rinvia a misure e garanzie già ritenute adeguate nei precedenti provvedimenti favorevoli, idonee a proteggere i diritti e le libertà degli interessati. Non emergono osservazioni sostanziali sul testo, ma il parere favorevole è espresso a condizione che lo schema sia coerente con lo schema di decreto ministeriale che modifica il decreto del 1° settembre 2016, sul quale il Garante si era già espresso favorevolmente il 20 ottobre 2022.

Come è indicizzato

Materiefiscalità e tributidichiarazione precompilatadati sanitaripubblica amministrazionebasi giuridiche del trattamento

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