Parere del Garante n. 400 del 24/11/2022
Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministero della salute per l’estensione dell’erogazione di farmaci senza obbligo di prescrizione alle parafarmacie - 24 novembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto ministeriale volto a modificare il decreto MEF del 30 dicembre 2020 per consentire alle parafarmacie l’accesso ai servizi del Sistema Tessera Sanitaria relativi all’erogazione di farmaci senza obbligo di prescrizione. Il parere è favorevole, ma subordinato a una condizione: il termine per introdurre l’autenticazione informatica a due o più fattori per l’accesso al Sistema TS deve essere ridotto da 12 a 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Il Garante richiede inoltre un aggiornamento sull’effettiva adozione della misura entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato.
Parere sullo schema di decreto MEF-MINISTERO DELLA SALUTE per estendere alle parafarmacie l’erogazione di farmaci senza obbligo di prescrizione tramite Sistema TS
Parere sullo schema di decreto MEF-Ministero della salute per l’accesso delle parafarmacie al Sistema TS
Il Garante per la protezione dei dati personali si esprime, ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, diretto a modificare il decreto MEF del 30 dicembre 2020 e a estendere alle parafarmacie i servizi del Sistema Tessera Sanitaria relativi all’erogazione di farmaci senza obbligo di prescrizione. Il parere tiene conto anche della sentenza del TAR Lazio n. 7908 del 2 novembre 2022, richiamata dalle amministrazioni procedenti come elemento di urgenza per la conclusione del procedimento.
Quadro normativo e procedimentale
Lo schema si colloca nel contesto della dematerializzazione delle ricette farmaceutiche e dell’accesso ai servizi del Sistema TS, già disciplinati dal decreto MEF 2 novembre 2011 e dal decreto MEF 30 dicembre 2020. Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, nonché l’art. 36, par. 4, del GDPR quale base per la richiesta di parere preventiva su atti normativi che incidono su trattamenti di dati personali.
L’istruttoria è stata arricchita da una richiesta di informazioni del 29 ottobre 2022, con cui l’Ufficio aveva rilevato:
- la mancata trasmissione dell’allegato tecnico;
- la necessità di integrare il disciplinare tecnico in relazione alle modifiche al decreto del 30 dicembre 2020;
- l’assenza di specifiche indicazioni sulle misure di rafforzamento dell’autenticazione al Sistema TS per le parafarmacie.
A seguito di tale richiesta, il MEF e il Ministero della salute hanno trasmesso il 16 novembre 2022 una versione aggiornata dello schema di decreto e l’allegato tecnico.
Valutazioni del Garante sulle misure tecniche e organizzative
L’Autorità rileva che il testo aggiornato recepisce le indicazioni istruttorie e introduce misure di garanzia ritenute, salvo ulteriori indicazioni, appropriate a tutelare i diritti e gli interessi delle persone fisiche. In particolare, vengono valorizzati:
- il sistema di reportistica per il monitoraggio dei servizi del Sistema TS relativi alla dematerializzazione delle ricette bianche, con disponibilità di dati aggregati, come il numero di transazioni ed esiti, aggregati per regione;
- l’introduzione del disaster recovery tra le misure tecnico-organizzative;
- la previsione di procedure di autenticazione informatica più robuste.
Il Garante evidenzia che l’autenticazione deve garantire un livello di sicurezza omogeneo per tutte le modalità di accesso al Sistema TS, in coerenza con precedenti pareri resi sull’accesso degli operatori sanitari.
La condizione richiesta: autenticazione a due o più fattori entro 6 mesi
L’Autorità ribadisce quanto già affermato nei pareri del 24 febbraio 2022 e del 26 maggio 2022: è necessario prevedere l’autenticazione informatica a due o più fattori per l’accesso al Sistema TS. Pur riconoscendo la necessità di consentire con urgenza l’accesso delle parafarmacie, il Garante considera non adeguato il termine di 12 mesi previsto nello schema e ritiene necessario ridurlo a 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Questa condizione viene motivata dall’esigenza di assicurare tempestivamente un livello uniforme di sicurezza e robustezza nell’accesso al Sistema TS, anche in considerazione dell’ampliamento della platea dei soggetti abilitati ai servizi del sistema.
Esito del parere e follow-up
Il Garante esprime dunque parere favorevole sullo schema di decreto, ma subordinatamente alla modifica del disciplinare tecnico nella parte relativa al termine per l’adozione dell’autenticazione a due o più fattori.
Inoltre, ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, chiede al Ministero competente di comunicare, entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato, l’avvenuta adozione della misura prescritta.
Il provvedimento richiama infine i mezzi di opposizione previsti dall’art. 78 del GDPR, dagli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Oggetto e contesto del parere
Il parere riguarda lo schema di decreto del MEF, di concerto con il Ministero della salute, che modifica il decreto del 30 dicembre 2020 sulla dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico del SSN, per estendere alle parafarmacie i servizi del Sistema TS connessi alla dispensazione di farmaci senza obbligo di prescrizione. L’intervento si colloca anche nel contesto della sentenza del TAR Lazio n. 7908 del 2 novembre 2022, che ha riconosciuto l’obbligo delle amministrazioni di concludere il procedimento richiesto dalle parafarmacie.
Rilievi istruttori e integrazioni richieste
L’Ufficio del Garante aveva chiesto chiarimenti per la mancata trasmissione dell’allegato tecnico, per la necessità di integrare il disciplinare rispetto alle modifiche del decreto del 2020 e per l’assenza di indicazioni sulle misure di rafforzamento dell’autenticazione al Sistema TS. A seguito della richiesta, il MEF e il Ministero della salute hanno trasmesso una versione aggiornata dello schema e l’allegato tecnico, recependo anche indicazioni sul sistema di reportistica, sul disaster recovery e sulle misure di autenticazione.
Autenticazione a due o più fattori come misura essenziale
Il Garante ribadisce un orientamento già espresso nei pareri del 24 febbraio 2022 e del 26 maggio 2022: per assicurare un livello uniforme di sicurezza e robustezza nelle diverse modalità di accesso al Sistema TS, è necessario prevedere procedure di autenticazione informatica a due o più fattori. Pur tenendo conto dell’urgenza di consentire l’accesso alle parafarmacie, l’Autorità ritiene eccessivo il termine di 12 mesi previsto nello schema aggiornato.
Esito del parere e condizioni imposte
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto, ma a condizione che il termine per l’adozione dell’autenticazione a due o più fattori per i servizi offerti attraverso il Sistema TS sia fissato in 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, in luogo dei 12 mesi indicati nel disciplinare tecnico. Inoltre, ai sensi dell’art. 157 del Codice, chiede di essere informato entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine sull’avvenuta adozione della misura prescritta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 24 nov 2022Parere del Garante n. 386 del 24/11/2022
- Parere · 24 nov 2022Parere del Garante n. 383 del 24/11/2022
- Parere · 18 nov 2022Parere del Garante n. 381 del 18/11/2022
- Parere · 14 nov 2022Parere del Garante n. 380 del 14/11/2022
- Parere · 10 nov 2022Parere del Garante n. 401 del 10/11/2022
- Parere · 10 nov 2022Parere del Garante n. 363 del 10/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →