Cassazione Penale, Sentenza n. 09112/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato il beneficio dell'indulto a lui concesso, denunciando violazione dell'art. 172 c.p. e della legge 31 luglio 2006 n. 241 e vizio di motivazione. Sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia acquisito l'intero incarto del giudizio d'appello per valutare se la Corte potesse avere la possibilita' di conoscere i fatti ostativi (non la mera conoscenza ma la possibilita' di conoscenza) e contesta la determinazione del dies a quo della prescrizione, ritenendo che la prescrizione dovesse decorrere dall'irrevocabilita' della sentenza della Corte d'appello di Bologna (sentenza del 25/6/2010, irrevocabile il 9/11/2010) che accertava i fatti ostativi
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione puo' revocare l'indulto quando la causa ostativa fosse anteriore al riconoscimento del beneficio e non fosse nota al giudice concedente nè oggetto di sua valutazione, neppure implicita. Nel caso di specie la sentenza che accertava i reati ostativi e' divenuta irrevocabile dopo la concessione dell'indulto del 2/4/2007 e quindi non poteva essere conosciuta o valutata dal Tribunale di Ancona al momento della concessione. Quanto alla prescrizione, la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilita' della sentenza di condanna che costituisce presupposto della revoca, salvi i casi in cui tale irrevocabilita' sia posteriore all'irrevocabilita' della sentenza che infligge la pena. Nel caso concreto la pena originaria e' divenuta eseguibile solo il 17/10/2012 e, poiche' la causa ostativa si era gia' perfezionata, il dies a quo della prescrizione e' stato fissato al 17/10/2012; pertanto e' operante la causa di imprescrittibilita' prevista dall'art. 172 c.p. per i reati della stessa indole commessi nel decennio successivo (es. truffa del 30/12/2017), e la revoca e' stata legittimata. Il ricorrente e' condannato alle spese
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
Regola la revoca del beneficio dell'indulto quando sussiste una causa ostativa; la Corte interpreta che la prescrizione della pena decorre dall'irrevocabilita' della sentenza che costituisce il presupposto della revoca e che la causa ostativa determina anche l'imprescrittibilita' se nel decennio successivo sono stati commessi reati della stessa indole
Legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3
Disposizione richiamata in tema di indulto/condono che delimita le cause ostative: la Corte richiede che la causa ostativa preesista alla deliberazione del beneficio e sia risultata nota e valutata dal giudice concedente per impedire la revoca
Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)
Principio secondo cui il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilita' della sentenza di condanna che costituisce presupposto della revoca del beneficio, salvo il caso in cui l'irrevocabilita' della sentenza presupposto sia successiva
Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015 e Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020 (giurisprudenza)
Chiariscono che per impedire la revoca dell'indulto e' necessaria non solo la preesistenza della causa ostativa ma anche che essa fosse risultante nel fascicolo del giudice concedente e avesse costituito oggetto di valutazione, anche implicita; il giudicato esecutivo preclude solo le questioni effettivamente decise
Massime di principio
- La revoca dell'indulto e' legittima quando la causa ostativa preesiste alla concessione e non era nota nè valutata dal giudice che ha concesso il beneficio; non e' sufficiente che la causa fosse teoricamente deducibile se non e' stata oggetto di valutazione
- Per valutare la possibilita' di revoca occorre ricostruire la cronologia delle sentenze e delle loro irrevocabilita', cioe' stabilire quale accertamento sia divenuto definitivo prima o dopo la concessione dell'indulto
- Il dies a quo della prescrizione della pena, ai fini dell'art. 172 c.p., e' l'irrevocabilita' della sentenza che costituisce il presupposto della revoca; se tale irrevocabilita' e' anteriore alla irrevocabilita' della sentenza che infligge la pena, il decorso inizia da quella data diversa secondo i principi delle Sezioni Unite
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare il fascicolo del giudice concedente per accertare se la causa ostativa fosse nota o implicitamente valutata; tuttavia, se la causa si e' perfezionata solo dopo la concessione, la revoca e' possibile
- In presenza di reati della stessa indole commessi nel decennio successivo all'eseguibilita' della pena, opera la causa di imprescrittibilita' prevista dall'art. 172 c.p., ostando alla prescrizione della pena e giustificando la revoca
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