Cassazione Civile, Ordinanza n. 28342/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di diverse cartelle di pagamento emesse nei confronti di un contribuente. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo prescritti i crediti erariali per mancanza di prova di atti interruttivi della prescrizione: in particolare, l'avviso di ricevimento di una intimazione di pagamento ricevuta il 17 giugno 2006 non riportava elementi idonei a collegarlo alle cartelle impugnate, e non poteva supplire una "asseverazione" prodotta dall'Ufficio, quale parte gravata dell'onere probatorio. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché l'asseverazione, proveniente da struttura pubblica e sottoscritta da pubblico ufficiale, non fosse fidefaciente in assenza di querela di falso; (2) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente negato valore di fede privilegiata all'asseverazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, osservando che la CTR aveva espresso una ratio decidendi chiara: la prova della regolarità della notifica degli atti interruttivi e della loro riferibilità alle cartelle non poteva essere fornita mediante una dichiarazione resa dalla stessa parte onerata della prova. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, perché l'Agenzia non aveva trascritto il contenuto dell'asseverazione, rendendo impossibile verificare quale fatto fosse stato attestato dal pubblico ufficiale; ha comunque aggiunto che la riconducibilità dell'atto interruttivo, avente natura recettizia, alle cartelle impugnate deve emergere dal contenuto dell'atto stesso e non da una dichiarazione postuma di chi lo ha redatto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati. Nessun contributo unificato aggiuntivo, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale non partecipata.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro della censura di motivazione apparente.
artt. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati a sostegno della censura di nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.
art. 274 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nella censura di nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di contenuto della motivazione.
art. 2699 c.c.
invocato per sostenere la natura di atto pubblico e la fede privilegiata dell'asseverazione.
art. 2700 c.c.
invocato per sostenere l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico e la necessità di querela di falso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione; non vi è nullità se la sentenza contiene una ratio decidendi intelligibile, anche sintetica.
- L'atto interruttivo della prescrizione, quando ha natura recettizia, deve essere collegato alla specifica pretesa impositiva dal suo contenuto o da elementi intrinseci dell'atto stesso, non potendo tale collegamento essere desunto da dichiarazioni postume della parte che lo produce.
- La parte che intende fondare la prova su un documento deve trascriverne il contenuto essenziale nel ricorso per cassazione, altrimenti il motivo difetta di autosufficienza.
- La fede privilegiata dell'atto pubblico riguarda ciò che il pubblico ufficiale attesta come avvenuto in sua presenza o da lui compiuto; non può essere estesa, senza il contenuto documentale, a una mera attestazione successiva della parte interessata.
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