Sentenza n. 3633/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 803/2025 emessa dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro in data 19.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Monza che aveva condannato il Ministero al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, mediante pagamento di somme complessive pari a 1.000 euro e 500 euro
Esito
Favorevole al resistente (ministero debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere somme mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Hanno chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La sentenza esecutiva era stata notificata via PEC all'indirizzo urp@postacert.istruzione.it, anziché all'indirizzo PEC del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA., individuato in uffgabinetto@postacert.istruzione.it. I ricorrenti sostenevano quindi, implicitamente, la validità della notifica effettuata a un indirizzo PEC comunque riferibile al Ministero e l'idoneità della notificazione presso l'Avvocatura dello Stato; il Collegio ha escluso entrambe le possibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto obbligazioni pecuniarie il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, poiché l'ottemperanza costituisce, in tale ipotesi, uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Il termine decorre soltanto dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede legale dell'amministrazione debitrice, utilizzando il domicilio digitale individuato secondo i pubblici registri previsti dalla disciplina vigente. Quando l'amministrazione ha comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA., non è validamente utilizzabile un diverso indirizzo tratto dal Registro IPA. La notifica all'indirizzo urp@postacert.istruzione.it non ha quindi fatto decorrere il termine dilatorio, poiché l'indirizzo corretto era quello inserito nel Registro delle PP.AA. La notificazione presso la sede dell'Avvocatura dello Stato non può sostituire quella alla sede reale dell'amministrazione, essendo prevista per finalità processuali e non per gli effetti sostanziali dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza del decorso del termine, l'azione di ottemperanza è stata dichiarata inammissibile. Le spese sono state compensate, considerata la difesa di mero stile dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme, comprese quelle da corrispondere mediante moneta elettronica. Il termine decorre dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012
fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni ... è validamente effettuata ... al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il domicilio digitale tratto dal Registro IPA può essere utilizzato per la notificazione agli atti giudiziari solo se l'amministrazione non ha indicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA. Se tale indirizzo esiste, la notifica deve essere effettuata presso quest'ultimo.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
La norma rinvia ai criteri di individuazione del domicilio digitale stabiliti dall'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, senza equiparare autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni.
art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012
Individua il Registro delle PP.AA. quale registro contenente gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni ai fini delle notificazioni.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al ricorso per ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, poiché l'ottemperanza costituisce, in tale situazione, uno strumento alternativo all'esecuzione forzata.
- Ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione spontanea delle condanne pecuniarie a carico di una pubblica amministrazione, il titolo esecutivo deve essere notificato presso la sede legale dell'amministrazione utilizzando il domicilio digitale individuato secondo l'ordine stabilito dall'art. 16-ter d.l. n. 179/2012.
- Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione soltanto quando l'amministrazione non abbia indicato un proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.; se tale indirizzo è presente, la notificazione deve essere effettuata presso quest'ultimo.
- La notificazione di una sentenza presso un indirizzo PEC riferibile all'amministrazione, ma diverso da quello risultante dal Registro delle PP.AA., non fa decorrere il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non consente di proporre tempestivamente l'azione di ottemperanza.
- La notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'Avvocatura dello Stato, valida per le finalità processuali della rappresentanza dell'amministrazione statale, non sostituisce la notificazione presso la sede legale dell'amministrazione necessaria a far decorrere il termine dilatorio per l'adempimento spontaneo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →