Sentenza n. 1005/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme per retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1431/2024 del Tribunale di Cosenza, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a pagarle complessivamente € 1.376,60, oltre interessi dal dovuto al saldo, per servizi prestati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il titolo esecutivo era stato notificato all’indirizzo PEC dell’ufficio di gabinetto del Ministero.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto applicabile l’art. 14 d.l. n. 669/1996, secondo cui le amministrazioni dello Stato dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento; prima della scadenza il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare atti propedeutici. Tale termine dilatorio ha portata generale e si applica indipendentemente dallo strumento esecutivo utilizzato, compresa l’azione di ottemperanza. Inoltre, ai fini della configurabilità dell’inadempimento che consente l’ottemperanza avente a oggetto somme di denaro, la notificazione del titolo deve essere effettuata presso la sede reale dell’amministrazione. L’indirizzo PEC utilizzato dalla ricorrente non è stato ritenuto idoneo a tale notificazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Ministero non si è costituito.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni costituisce uno spatium deliberandi generalizzato in favore delle amministrazioni e preclude, fino alla sua scadenza, ogni strumento esecutivo o atto propedeutico, compresa l’azione di ottemperanza. Per le obbligazioni pecuniarie, la notificazione del titolo rilevante ai fini del decorso del termine e della configurabilità dell’inadempimento deve essere effettuata presso la sede reale dell’amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro nei confronti di un’amministrazione statale è esperibile soltanto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Lo spatium deliberandi di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali si applica in modo generale a ogni strumento esecutivo utilizzato dal creditore, inclusa l’azione di ottemperanza, e non soltanto all’esecuzione forzata ordinaria.
- Ai fini della decorrenza del termine e della configurabilità dell’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un’obbligazione pecuniaria, la notificazione del titolo esecutivo deve essere effettuata presso la sede reale dell’amministrazione; la notificazione a un indirizzo PEC non idoneo non produce tali effetti.
Come è indicizzato
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