Cassazione Civile, Ordinanza n. 03499/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificandone la ritualità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e l'adesione della controparte tramite difensore munito di mandato speciale. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza pronunciare sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un committente aveva convenuto in giudizio una società per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a vizi e difetti riscontrati, anche in esito a accertamento tecnico preventivo, nei lavori di tinteggiatura esterna del proprio fabbricato e di verniciatura delle persiane lignee, affidati sulla base di accordi orali e pagati per euro 14.000,00. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile l'art. 1669 c.c. per gravi difetti dell'immobile, escludendo decadenza e prescrizione annuali, e imputando alla società esecutrice i difetti delle opere. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal legale rappresentante. Il controricorrente, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, ha aderito alla rinuncia a seguito di composizione bonaria della controversia.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
La Corte d'appello aveva qualificato la domanda come relativa a gravi difetti dell'immobile, non come semplice azione per difformità o vizi dell'opera.
art. 1667 c.c.
Richiamato per escluderne l'applicazione nel caso concreto, in favore dell'art. 1669 c.c.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; le comunicazioni alle controparti servono a consentire l'adesione.
art. 391 c.p.c.
In caso di adesione delle altre parti o dei loro avvocati autorizzati con mandato speciale, non è pronunciata la condanna alle spese del rinunziante.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace se formulata con le forme prescritte dall'art. 390 c.p.c., cioè mediante atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale.
- La notifica o comunicazione della rinuncia alle controparti ha la funzione di consentire l'eventuale adesione, rilevante ai fini della disciplina delle spese processuali.
- Se tutte le parti aderenti alla rinuncia, direttamente o tramite difensore munito di procura speciale, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e non viene pronunciata condanna alle spese.
- Nelle controversie relative a difetti dell'opera appaltata, la distinzione tra art. 1667 c.c. e art. 1669 c.c. dipende dalla natura del vizio dedotto: i gravi difetti incidenti sull'immobile ricadono nell'ambito dell'art. 1669 c.c.
Come è indicizzato
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