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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36466/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di Appello di Brescia che aveva rigettato la richiesta di restituzione del termine per impugnare e, in subordine, la rescissione del giudicato rispetto alla sentenza di condanna del Tribunale di Brescia (7/11/2019) per bancarotta fraudolenta e semplice divenuta irrevocabile il 22/01/2020. La difesa sosteneva che l'imputato, residente all'estero, aveva ricevuto soltanto un invito ai sensi dell'art. 169 c.p.p. (e un avviso di conclusione indagini) consegnato alla moglie e non un provvedimento formale di citazione che contenesse l'accusa, la data e il luogo del giudizio; pertanto non avrebbe avuto l'effettiva conoscenza del processo e della "vocatio in iudicium" necessaria per procedere in sua assenza. La Corte territoriale aveva ritenuto regolari le notifiche (anche per consegna alla moglie e poi al difensore d'ufficio ai sensi dell'art.169) e aveva escluso caso fortuito o forza maggiore giustificativi della restituzione del termine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di rescissione del giudicato, ritenendo che per procedere in assenza sia necessaria l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e non la sola conoscenza dell'esistenza di indagini. Ha ritenuto insufficiente che l'imputato avesse ricevuto solo l'avviso di conclusione indagini (peraltro tramite la moglie) e che tutti gli atti successivi fossero stati notificati al difensore d'ufficio: non emergeva che l'imputato fosse stato destinatario di un provvedimento formale di citazione con indicazione dell'accusa, data e luogo del giudizio. Sulla base di ciò la Cassazione ha revocato la sentenza n. 3769/2019 del Tribunale di Brescia (7/11/2019), ne ha sospeso l'esecuzione e ha disposto la trasmissione degli atti (per i provvedimenti consequenziali). Il Procuratore Generale aveva chiesto il rigetto, ma la Cassazione ha deciso diversamente.

Norme richiamate

  • art. 169 cod. proc. pen.

    L'art.169, relativo alle notifiche a soggetti residenti all'estero e all'elezione di domicilio, va interpretato in coerenza con il principio dell'effettiva conoscenza del processo: la notifica al difensore in mancanza di elezione non esclude la necessità che l'imputato sia comunque stato messo concretamente a conoscenza dell'atto di citazione in giudizio contenente l'accusa, la data e il luogo del processo, pena la nullità del procedimento in assenza.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    L'applicazione delle norme sulla rescissione del giudicato e sulla disciplina dell'assenza richiede che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo; il richiamo alla restituzione del termine era inapplicabile qui perché il procedimento si era svolto sotto la disciplina dell'assenza post-riforma, ma la rescissione del giudicato è consentita ove manchi la prova della conoscenza dell'atto di citazione.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso (presumibilmente in relazione ai rimedi esperibili contro la perdita dei termini o contro il giudicato), ma la Corte si è pronunciata sul principio generale della "vocatio in iudicium" e sull'effettiva conoscenza, accogliendo la richiesta di rescissione quando tale conoscenza manchi.

Massime di principio

  • Per procedere validamente in assenza di un imputato residente all'estero non basta che gli sia stata notificata genericamente l'esistenza di un procedimento: è richiesta l'effettiva conoscenza dell'accusa e della "vocatio in iudicium" (provvedimento formale di citazione contenente accusa, data e luogo del giudizio).
  • La notifica a terzi (es. congiunti) di atti investigativi come l'avviso di conclusione indagini non equivale alla notifica dell'atto di citazione e può non garantire la conoscenza necessaria per procedere in assenza.
  • In mancanza di prova che l'imputato abbia avuto conoscenza degli atti essenziali del processo, la sentenza pronunciata in sua assenza può essere revocata con sospensione dell'esecuzione e trasmissione degli atti per i provvedimenti conseguenti.
  • La semplice notificazione al difensore d'ufficio, in assenza di una preventiva e formale "vocatio in iudicium" recapitata all'imputato o di elementi che dimostrino la sua effettiva conoscenza, non è sufficiente a far ritenere legittimo il procedimento in contumacia.
  • La circostanza della residenza estera non giustifica una deroga al principio generale dell'effettiva conoscenza: le norme sulle notifiche internazionali e sull'elezione di domicilio devono essere interpretate in modo da garantire che l'imputato sia realmente informato dell'accusa e del giudizio.

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