Ordinanza n. 186/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari - della determinazione n. 8387 del 09/12/2025 di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Energy Project di Terenzio Alio della “Gara n. 1/Neg/2025: PN PLUS 21-27 azione CA2.2.2.1.b - Procedura negoziata senza bando, lotto unico, per l'affidamento della Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di “EE(40)SCO” (ENERGY EFFICIENCY IN 40 SCHOOLS SUPPORTS COMMUNITY) nel territorio di Cagliari - CIG: B49A336490 - CUP: G22C22000610006” (doc. 1), comunicata alla ricorrente in data 10 dicembre 2025 (doc. 2); - di tutti i verbali di gara e segnatamente (i) il verbale n. 1 del 14 aprile 2025; (ii) il verbale n. 2 del 8 maggio 2025; (iii) il verbale n. 1T del 5 giugno 2025; (iv) il verbale n. 2T del 25 giugno 2025; (v) il verbale n. 3T del 6 agosto 2025, comprensivo della scheda punteggi ivi allegata; (vi) il verbale n. 4T del 7 agosto 2025; (vii) il verbale di gara n. 5 T/E del 29 agosto 2025; (viii) il verbale n. 6 T/E del 8 ottobre 2025, comprensivo della relativa graduatoria e della proposta di aggiudicazione (doc. 3); - del provvedimento del 29 dicembre 2025 di diniego parziale all'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 22 dicembre 2025; - nonché ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguenziale; con espressa richiesta di declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato nelle more del giudizio tra il Comune di Cagliari e l'impresa individuale Energy Project di Terenzio Alio e di subentro della ricorrente nel contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti della gara e, per il resto, atti della procedura di gara, inclusa l'aggiudicazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, a lotto unico, per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico in scuole del territorio di Cagliari, nonché i verbali di gara e il diniego parziale opposto all'istanza di accesso del 22 dicembre 2025. Con domanda proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ha chiesto che il Comune esibisse, in formato originale e firmato, la documentazione indicata nell'istanza di accesso. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato di avere caricato il 14 gennaio 2026, sulla piattaforma virtuale degli appalti, la documentazione precedentemente mancante, secondo le forme previste dall'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023. Alla camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto l'ostensione richiesta e ha domandato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell'avvenuta ostensione della documentazione richiesta e della conseguente dichiarazione della ricorrente. In applicazione del principio dispositivo, ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando la tempestiva ostensione della documentazione mancante da parte della stazione appaltante. Dal testo non risulta una decisione nel merito delle censure di annullamento dell'aggiudicazione e degli altri atti di gara.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
che venga ordinato alla Stazione appaltante di esibire tutti i documenti, in formato originale e firmati
Disciplina la domanda di accesso proposta nel corso del giudizio; l'avvenuta ostensione della documentazione richiesta ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 36 d.lgs. n. 36/2023
secondo le forme previste dall’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023
È richiamato quale disposizione in base alla quale la stazione appaltante ha provveduto al caricamento della documentazione sulla piattaforma virtuale degli appalti.
art. 124 c.p.a.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 c.p.a.
È richiamato nell'epigrafe per la domanda di declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto e di subentro, ma il provvedimento non decide tali domande.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta e la parte interessata dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso.
- La tempestiva ostensione della documentazione mancante da parte della stazione appaltante può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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