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Sentenza

Sentenza n. 8513/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di lavoro in favore del ricorrente.

Giustizia amministrativa202513861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato e la conseguente condanna dell'Amministrazione a procedere. Nel corso del giudizio, successivamente alla proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il relativo procedimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'attivazione del procedimento mediante la fissazione dell'appuntamento ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'Amministrazione di procedere. Il Collegio non ha accertato nel merito l'illegittimità del silenzio né ha ordinato il rilascio del visto, limitandosi a rilevare la sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'enorme numero di richieste gravanti sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione contro il silenzio dell'amministrazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'Amministrazione ha attivato il procedimento richiesto durante il giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio dell'amministrazione, la sopravvenuta attivazione del procedimento richiesto dal ricorrente fa venir meno l'interesse a una pronuncia che ordini all'amministrazione di procedere e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del procedimento amministrativo, ma non equivale al rilascio del visto né comporta una decisione favorevole sulla relativa domanda.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la sopravvenuta attivazione del procedimento si verifichi nel contesto di un rilevante carico di richieste gravante sull'amministrazione e di un iter procedimentale particolarmente complesso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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