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Sentenza

Sentenza n. 1743/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12685/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202506304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. II, n. 12685/2025, che aveva accolto il ricorso contro gli atti della procedura di progressione verticale per il profilo di Funzionario Polizia Locale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La controversia concerneva una procedura di progressione tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale, riservata al personale di ruolo, per la copertura di 690 posizioni nel profilo di Funzionario Polizia Locale. Una partecipante aveva impugnato la graduatoria provvisoria basata sulla valutazione dei titoli, la clausola dell'avviso relativa ai criteri di valutazione, gli atti connessi, la nota di precisazione dei criteri per il settore vigilanza e le risposte alle FAQ pubblicate dall'amministrazione. Con motivi aggiunti aveva inoltre impugnato le rettifiche della graduatoria definitiva del 13 maggio 2024 e del 29 maggio 2024. Il TAR aveva accolto la domanda. Roma Capitale ha proposto appello contro tale sentenza, ma nel corso del giudizio ha dichiarato di rinunciare all'appello per sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello dichiarata da Roma Capitale, in applicazione del principio dispositivo che governa sia l'introduzione sia la prosecuzione del giudizio. Non ha quindi esaminato nel merito le censure rivolte alla sentenza di primo grado né la legittimità degli atti della procedura di progressione. L'appello è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese del grado sono state compensate in ragione della particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

    La rinuncia all'appello motivata dal sopravvenuto difetto di interesse impone al giudice di dichiarare l'impugnazione improcedibile, senza esaminarne il merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il principio dispositivo governa non solo l'introduzione del giudizio, ma anche la sua prosecuzione; pertanto, quando l'appellante dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e definire l'appello per improcedibilità.
  • La sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante, anche quando espressa mediante rinuncia all'impugnazione, esclude la necessità di una pronuncia sulle censure di merito e comporta la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAppelloConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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