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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11920/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della pensione ex ENPALS di un assicurato del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della "quota B" della pensione senza applicare il massimale retributivo previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, ritenendo che tale limite valesse solo per la "quota A" e fosse stato superato dalla disciplina successiva introdotta dal D.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, e del D.lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4, sostenendo che non vi fosse alcuna abrogazione tacita del massimale pensionabile e che la disciplina previgente restasse compatibile con quella sopravvenuta anche per il calcolo della "quota B". Il resistente ha replicato invocando, in sostanza, un diverso significato del rinvio contenuto nell'art. 4, comma 8, del D.lgs. n. 182 del 1997 e una lettura della legge delega orientata all'equiparazione tra massimale contributivo e pensionabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata. Ha ritenuto errata la conclusione della Corte territoriale secondo cui, per la "quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo, sarebbe venuto meno il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7. Ha affermato invece la perdurante operatività di tale massimale anche dopo il D.lgs. n. 182 del 1997, escludendo l'abrogazione per incompatibilità e valorizzando la coerenza del sistema con la legge delega, con le finalità di contenimento della spesa previdenziale e con l'equilibrio delle gestioni. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato. La fase di rinvio è stata altresì rimessa alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7

    massimale retributivo / limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile

    Il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile permane operante anche per il calcolo della "quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo e non è stato abrogato dalla disciplina successiva.

  • D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 8

    aliquote contributive integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di Lire 1.000.000

    La retribuzione soggetta a contribuzione può essere superiore a quella pensionabile, ma ciò non implica il venir meno del massimale pensionabile.

  • D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10

    rimodulazione del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile

    Il legislatore delegato ha ridefinito il limite, senza circoscriverne l'operatività alla sola quota A e senza abolirlo per la quota B.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12

    La tabella delle aliquote di rendimento ha portata generale e si applica nel rispetto del massimale pensionabile previsto dalla disciplina speciale dello spettacolo.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. a)

    La quota A riguarda le anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 1993 e resta regolata dalla normativa previgente.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. b)

    La quota B riguarda le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 in poi ed è il segmento oggetto del contenzioso.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 22

    La legge delega ha demandato l'armonizzazione dei regimi pensionistici speciali nel rispetto dell'equilibrio delle gestioni previdenziali, senza imporre l'eliminazione del massimale pensionabile.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 18

    Richiamato nel quadro del sistema generale del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995 o per chi opta per il sistema contributivo.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22

    La delega mirava alla ridefinizione delle aliquote contributive e all'armonizzazione dei regimi, non alla soppressione del massimale retributivo pensionabile.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22, lett. d)

    L'armonizzazione deve salvaguardare le normative speciali giustificate da peculiari caratteristiche professionali e lavorative, come quelle del settore dello spettacolo.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21

    Viene richiamato per il subentro dell'INPS nella gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

  • L. 22 dicembre 2011, n. 214

    Norma di conversione del D.L. n. 201 del 2011, richiamata per il trasferimento della gestione all'INPS.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il ricorso è stato proposto deducendo violazione di legge.

  • art. 76 Cost.

    Il mantenimento del massimale è ritenuto coerente con la legge di delegazione; un'interpretazione diversa rischierebbe di porsi in frizione con i limiti della delega.

  • art. 38 Cost.

    La Corte richiama i parametri costituzionali in tema di adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale, ma afferma che il sistema in esame resta entro il margine di discrezionalità legislativa.

Massime di principio

  • Nel sistema previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina originaria non si considera abrogato per incompatibilità solo perché sopravviene una riforma che ridisegna il calcolo della pensione per quote, se la nuova disciplina non contiene una previsione espressa di superamento del limite.
  • Quando la legge delega impone l'armonizzazione di regimi previdenziali speciali nel rispetto dell'equilibrio delle gestioni, l'interprete deve privilegiare una lettura del decreto delegato conforme ai criteri direttivi, evitando soluzioni che alterino il bilanciamento complessivo perseguito dal legislatore.
  • La distinzione tra quota A e quota B della pensione non comporta di per sé l'eliminazione dei limiti speciali alla retribuzione pensionabile: la quota B può essere regolata da criteri diversi rispetto alla quota A, ma sempre nel rispetto del massimale specificamente previsto dal regime speciale.
  • Non è sufficiente che la retribuzione assoggettata a contribuzione sia superiore alla retribuzione pensionabile per ritenere illegittimo o superato il massimale pensionistico, poiché nel sistema previdenziale non esiste necessaria corrispondenza meccanica tra contributi versati e prestazioni erogate.
  • L'abrogazione tacita per incompatibilità richiede una contraddizione insanabile tra norme; in mancanza di un contrasto tale da impedire la coesistenza delle disposizioni, la disciplina previgente continua a operare insieme a quella successiva.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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