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Sentenza

Sentenza n. 4585/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del Verbale di accertamento di violazioni e prescrizioni della ASL Roma 3, ai sensi del d.lgs. 81/2008, del 22.07.2025 notificato in pari data nelle mani del Sig. Giuseppe Stasi; - del provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali della ASL Roma 3, ai sensi del d.lgs. 81/2008, con riferimento al cantiere sito in Fiumicino (RM), tetto di copertura Hangar officina motori Avio 5, del 22.07.2025, notificato in pari data nelle mani del Sig. Giuseppe Stasi - del provvedimento interdittivo a contrarre con le PP.AA. e con le SS.AA., come definite dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui alle note prott. RR.UU.UU. nn. 0018515 e 0002278 del 05.11.2025; - di ogni altro atto/provvedimento delle PP.AA. resistenti comunque connesso, dipendente o consequenziale, anche endoprocedimentale;

Giustizia amministrativa202516023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di accertamento e provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottati dalla ASL Roma 3, nonché provvedimento ministeriale interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il verbale di accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottati dalla ASL Roma 3 dopo un infortunio mortale verificatosi in un cantiere nel quale operava come subappaltatrice. Ha dedotto, in particolare, disparità di trattamento rispetto al committente e all'appaltatore, erroneità dell'accertamento ispettivo e insussistenza delle violazioni contestate. In via derivata ha censurato il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che aveva disposto l'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, sostenendo l'illegittimità del presupposto, la rilevanza del procedimento penale connesso all'infortunio, la violazione del contraddittorio, difetto di motivazione e sproporzione della misura. La sospensione ASL era stata notificata il 22 luglio 2025 e non era stata impugnata entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha dichiarato irricevibili, per tardività, le censure rivolte contro il verbale di accertamento e il provvedimento di sospensione della ASL, poiché notificati il 22 luglio 2025 e non impugnati nel termine decadenziale di sessanta giorni; tali atti si sono quindi consolidati, con stabilizzazione dei loro effetti. Ha dichiarato inammissibili, per carenza di interesse, le censure derivate contro il provvedimento ministeriale che contestavano il merito dell'accertamento ispettivo, la disparità di trattamento e l'insussistenza delle violazioni, non potendo tali questioni essere rimesse in discussione dopo il consolidamento della sospensione. Ha respinto le censure direttamente rivolte al decreto ministeriale, ritenendo che l'interdizione prevista dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. 81/2008 sia una misura accessoria, automatica, vincolata e meramente ricognitiva dell'efficacia della sospensione, non una sanzione autonoma né una sanzione accessoria al reato. Il Ministero, verificata l'esistenza e l'efficacia della sospensione, era tenuto ad adottare l'interdizione senza margini discrezionali quanto all'an e alla durata. La pendenza del procedimento penale non incide sulla legittimità della misura amministrativa. Non era necessario l'avvio del procedimento, né un autonomo contraddittorio, trattandosi di atto vincolato; non sussistevano inoltre vizi di motivazione o sproporzione, poiché il decreto richiamava la sospensione e ne recepiva gli effetti. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008

    per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell’attività, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e impone la comunicazione del provvedimento di sospensione al Ministero competente ai fini dell’adozione del conseguente provvedimento interdittivo

    L'interdizione a contrarre è effetto automatico, accessorio, vincolato e meramente ricognitivo dell'efficacia della sospensione dell'attività imprenditoriale; il Ministero deve adottarla senza discrezionalità quanto all'an e alla durata, senza riesaminare il merito dell'accertamento ispettivo.

  • art. 29 c.p.a.

    termine decadenziale di sessanta giorni

    La mancata impugnazione tempestiva del provvedimento di sospensione determina l'irricevibilità del ricorso contro tale atto e il consolidamento dei suoi effetti.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando le questioni sono mature e di natura eminentemente giuridica.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non è necessario l'avvio del procedimento per l'adozione dell'interdizione ministeriale, trattandosi di atto vincolato e privo di margini di discrezionalità.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    Il provvedimento interdittivo rileva, secondo la sentenza, ai fini della valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico nelle procedure di contratti pubblici.

  • Linee Guida ANAC n. 6

    Sono richiamate in relazione agli obblighi dichiarativi e alla valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico.

Massime di principio

  • L'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. 81/2008 costituisce una misura amministrativa automatica, accessoria e vincolata, conseguente all'efficacia della sospensione dell'attività imprenditoriale, e non una sanzione autonoma o una sanzione accessoria al reato.
  • Il Ministero competente, ricevuta la comunicazione di una sospensione dell'attività imprenditoriale efficace, è tenuto ad adottare il provvedimento interdittivo senza poter riesaminare il merito delle violazioni accertate dall'organo ispettivo e senza disporre di margini discrezionali sull'an o sulla durata della misura.
  • La mancata impugnazione tempestiva del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ne determina il consolidamento e impedisce di contestarne successivamente la legittimità mediante censure derivate rivolte contro il conseguente provvedimento interdittivo.
  • La pendenza di un procedimento penale relativo all'infortunio sul lavoro non incide sulla legittimità dell'interdizione amministrativa, poiché quest'ultima non presuppone l'accertamento della responsabilità penale delle persone fisiche, ma esclusivamente l'esistenza e l'efficacia della sospensione amministrativa.
  • Per l'adozione di un provvedimento interdittivo meramente vincolato e ricognitivo dell'efficacia di una sospensione già adottata non è necessario un autonomo avvio del procedimento o un ulteriore contraddittorio procedimentale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicitàVizi formali non invalidanti

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