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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18382/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da un creditore ammesso al passivo di una procedura fallimentare, per ottenere un indennizzo maggiore per l’irragionevole durata della procedura. La Corte d’appello aveva confermato la liquidazione di un indennizzo di importo contenuto, ritenendo non irragionevole la misura fissata dal giudice monocratico. Il ricorrente principale ha dedotto: (1) violazione dell’art. 2-bis L. 89/2001 e carenza motivazionale, per mancata effettiva applicazione dei parametri di quantificazione e per la conferma della misura minima annua; (2) violazione dell’art. 2-bis L. 89/2001 e omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella natura alimentare del credito, che avrebbe imposto una diversa liquidazione; (3) violazione dell’art. 91 c.p.c., del d.m. 55/2014 e dell’art. 2233 c.c., oltre a motivazione insufficiente, per la liquidazione delle spese della fase monitoria in misura inferiore al parametro medio senza adeguata giustificazione. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione dell’art. 2-bis L. 89/2001 e dell’art. 75 c.p.c., sostenendo che il dies a quo del periodo indennizzabile dovesse essere individuato non nella domanda di ammissione al passivo, ma nella successiva ammissione al passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo incidentale, ribadendo il principio secondo cui, per il creditore insinuato, la durata della procedura fallimentare ai fini dell’equa riparazione va calcolata dal deposito della domanda di ammissione al passivo fino alla distribuzione finale del ricavato, poiché la domanda di insinuazione apre una fase rilevante ai fini del computo della durata ragionevole. Ha poi respinto i motivi principali sull’indennizzo, osservando che la Corte d’appello aveva motivato in forma sintetica ma sufficiente, richiamando i criteri legali di cui all’art. 2-bis L. 89/2001, la natura del credito, il suo valore e la peculiarità della controversia, oltre all’attività svolta nella procedura fallimentare. Infine ha respinto il motivo sulle spese, ritenendo legittima la liquidazione in misura compresa nel range previsto dai parametri del d.m. 55/2014 e non necessitante di specifica motivazione in assenza di apprezzabile scostamento dai valori medi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato il parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto infondati i vizi dedotti.

  • art. 2-bis L. 89/2001

    comma 1; comma 2; "se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni"

    stabilisce il criterio di liquidazione dell’equa riparazione e i parametri da considerare; per il creditore insinuato la durata va calcolata dalla domanda di ammissione al passivo fino alla distribuzione finale del ricavato.

  • art. 75 c.p.c.

    richiamo ritenuto del tutto inconferente, perché riguarda la capacità processuale e non era in discussione.

  • art. 91 c.p.c.

    norma invocata per le spese di lite; la censura è stata respinta perché la liquidazione era nei limiti dei parametri.

  • d.m. 55 del 2014

    i parametri tariffari sono criteri di orientamento; il giudice deve motivare solo in caso di apprezzabile scostamento dai valori medi.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato ai fini della liquidazione dei compensi professionali, ma la censura è stata rigettata.

  • art. 94 legge fallimentare

    richiamato per confermare che il ricorso di ammissione al passivo produce effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dall’art. 2-bis L. 89/2001 come criterio per la determinazione dell’indennizzo.

Massime di principio

  • Nel caso di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, per il creditore insinuato il periodo rilevante decorre dalla presentazione della domanda di ammissione al passivo e non dalla successiva ammissione del credito, poiché l’insinuazione introduce una fase processuale giuridicamente apprezzabile ai fini del computo della durata.
  • La motivazione del decreto sull’equa riparazione può essere sintetica, purché indichi i criteri utilizzati e consenta di comprendere la ragione della liquidazione; non è configurabile motivazione apparente quando il giudice dia conto, anche in modo conciso, degli elementi previsti dalla legge.
  • Nella liquidazione dell’indennizzo ex L. 89/2001 il giudice deve considerare i parametri normativi, tra cui natura, valore e rilevanza della causa; la mera doglianza sulla diversa valorizzazione di tali elementi non basta se la decisione li abbia comunque esaminati.
  • In tema di compensi professionali, dopo il d.m. 55/2014 i parametri tariffari costituiscono criteri di orientamento e la specifica motivazione è necessaria solo se il giudice si discosta in modo apprezzabile dai valori medi di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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