Cassazione Civile, Ordinanza n. 22490/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite riguarda un avviso con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita catastale di alcune unità immobiliari della contribuente, inizialmente dichiarate in procedura DOCFA, riclassificandole in classi diverse da quelle proposte. In appello la decisione favorevole alla contribuente aveva annullato l'atto ritenendo la motivazione insufficiente perché l'avviso richiamava atti non allegati e utilizzati per un accertamento fondato su criteri comparativi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per asserita assenza di argomentazione autonoma; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sul classamento catastale e sulla procedura DOCFA, sostenendo che la motivazione dell'avviso era sufficiente perché l'Ufficio aveva recepito gli stessi elementi fattuali indicati dalla contribuente, modificando solo la classe attribuita sulla base di una diversa valutazione tecnica.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello non fosse priva di motivazione, poiché aveva esplicitato la ragione decisiva dell'annullamento nell'omessa allegazione degli atti richiamati nell'avviso. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in materia di classamento DOCFA, quando l'Ufficio non contesta i dati di fatto indicati dal contribuente e si limita a formulare una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, l'avviso è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Poiché la sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la sufficienza della motivazione dell'avviso e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha precisato che la motivazione è apparente solo se non rende percepibili le ragioni della decisione.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione in modo comprensibile; non è necessario confutare ogni singolo argomento difensivo.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, che è sufficiente se consente di comprendere l'iter logico decisorio.
art. 2 d.l. n. 16/1993, conv. in l. n. 75/1993
richiamato dalla ricorrente quale base normativa della procedura di attribuzione/rettifica della rendita catastale in sede DOCFA.
richiamato quale disciplina della procedura DOCFA e del classamento catastale.
art. 9 r.d.l. n. 652/1939
richiamato per ribadire che la classe catastale esprime un giudizio tecnico sul valore economico del bene e sulla rendita lorda media ordinaria ritraibile dall'unità immobiliare.
Massime di principio
- La motivazione è solo "apparente" quando, pur esistente materialmente, non consente di comprendere le ragioni effettive della decisione e non permette il controllo sull'iter logico seguito dal giudice.
- Il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare analiticamente ogni singola deduzione delle parti, essendo sufficiente l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, con implicita disattesa delle argomentazioni incompatibili.
- In tema di classamento catastale a seguito di procedura DOCFA, se l'Ufficio non contesta gli elementi di fatto indicati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
- Se invece l'Ufficio discosta il classamento modificando i fatti posti a base della proposta del contribuente, la motivazione dell'avviso deve essere più specifica e indicare le differenze riscontrate, per consentire al contribuente di difendersi e delimitare l'oggetto del contenzioso.
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