Cassazione Civile, Ordinanza n. 16022/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di appalto per la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente previdenziale, relativi a più lotti. L'appaltatrice e le società del raggruppamento agirono con diversi ricorsi monitori per ottenere il pagamento di fatture asseritamente insolute. L'ente oppose i decreti ingiuntivi, contestò il credito e formulò domande riconvenzionali per il recupero di saldi di gestione, canoni riscossi e non riversati, penali e danni da inadempimento. In appello l'ente censurò: 1) il rigetto dell'eccezione di abusivo frazionamento del credito, sostenendo che le pretese erano state scisse senza giustificazione in più procedure monitorie; 2) il mancato accoglimento delle eccezioni di inadempimento dell'appaltatrice, deducendo che questa non aveva eseguito o aveva eseguito irregolarmente varie prestazioni e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato contratto, documenti e c.t.u.; 3) il riconoscimento solo parziale di penali e danni connessi al recupero delle morosità locative, alla gestione dei rendiconti, alla mancata disdetta dei contratti, alla restituzione dei depositi cauzionali, alla gestione degli oneri accessori e alle spese legali. Le ricorrenti incidentali, invece, lamentarono che la Corte d'appello, pur confermando la revoca dei decreti ingiuntivi, avesse omesso di considerare integralmente tutti i crediti loro riconosciuti in primo grado nei diversi giudizi riuniti e avesse quindi inciso oltre i limiti della domanda e del decisum di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'I.N.P.S., ritenendo infondati i motivi sul preteso abusivo frazionamento del credito e sulle dedotte inadempienze dell'appaltatrice, perché la Corte d'appello aveva svolto un accertamento di merito congruo e non sindacabile in cassazione. Ha invece accolto il ricorso incidentale delle società appaltatrici, rilevando che la Corte d'appello, nel rideterminare le somme dovute e nel compensare i crediti, non aveva tenuto conto che la sentenza di primo grado aveva già riconosciuto anche gli altri crediti risultanti dai diversi giudizi riuniti, e così aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, limitatamente al motivo accolto del ricorso incidentale, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 633 e ss. c.p.c.
recupero monitorio dei crediti azionati
sono richiamati come base procedurale dei ricorsi monitori originari
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi
la Corte ribadisce che non è consentito sotto tali vizi chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove
artt. 1175 e 1375 c.c.
richiamati nel motivo sull'abusivo frazionamento
sono evocati come parametri di correttezza e buona fede nella proposizione frazionata delle domande
art. 132, n. 4, c.p.c.
l'anomalia motivazionale rilevante è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciarsi oltre o fuori dai limiti delle domande e delle eccezioni proposte
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice afferma di non applicare la regola di disponibilità della prova o decide su prove non introdotte dalle parti
art. 116 c.p.c.
non è censurabile in cassazione il mero cattivo apprezzamento delle prove liberamente valutabili
art. 1460 c.c.
l'eccezione di inadempimento presuppone una valutazione comparativa degli inadempimenti e della loro gravità
art. 1455 c.c.
l'inadempimento della controparte, se non grave o di scarsa importanza, non giustifica il rifiuto di adempiere
artt. 88 e 92 c.p.c.
in caso di abusivo frazionamento, ove non sia più possibile la decisione unitaria, il comportamento del creditore può incidere sulla regolazione delle spese
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente
Massime di principio
- Il frazionamento di un credito derivante da un medesimo rapporto di durata è abusivo quando le singole pretese sono oggettivamente riconducibili a un unico possibile giudicato e il creditore non dimostra un apprezzabile interesse alla tutela frazionata; tuttavia, se il giudicato su una frazione è già intervenuto e non è più possibile un giudizio unitario, il giudice deve comunque decidere nel merito della domanda.
- L'abusivo frazionamento non consente automaticamente l'accoglimento dell'opposizione nel merito: il giudice deve verificare il concreto contesto processuale e può tenere conto del comportamento processuale del creditore ai fini delle spese.
- La valutazione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. richiede un apprezzamento comparativo degli inadempimenti reciproci, della loro gravità e dell'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico; tale giudizio è riservato al merito ed è insindacabile in cassazione se motivato in modo adeguato.
- L'interpretazione del contratto e la ricostruzione dell'esatto contenuto degli obblighi assunti dalle parti costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura delle clausole a quella accolta nella sentenza impugnata.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è denunciabile il semplice dissenso rispetto alla valutazione delle prove o alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, salvo che ricorrano vere anomalie motivazionali o violazioni delle regole legali sulla prova.
- Viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, nella decisione, ometta di considerare una domanda o modifichi d'ufficio il bene della vita richiesto, attribuendo una pronuncia diversa da quella domandata.
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