Cassazione Penale, Sentenza n. 31559/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la decisione sul trattamento sanzionatorio: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di pena. Il ricorrente lamentava che il giudice di rinvio non avrebbe dato giusto seguito al mandato della sentenza rescindente, mantenendo una pena base ingiustificatamente superiore al minimo edittale, applicando una diminuzione per le attenuanti generiche insufficiente e non motivando specificamente gli aumenti di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte militare di appello, nel giudizio di rinvio, abbia effettivamente esaminato il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e rivisitato favorevolmente la posizione dell'imputato: la pena base è stata fissata in prossimità del minimo edittale (giustificando motivazione semplificata), gli aumenti per continuazione sono stati ridotti al minimo (un mese per ciascun episodio) e le attenuanti generiche sono state concesse in prevalenza sull'aggravante del grado ma limitate per la rilevata accentuata offensività della condotta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non sono state liquidate spese per la costituzione e difesa della parte civile in cassazione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Autorizza la trattazione scritta del giudizio in Cassazione in casi specifici; applicato per la trattazione del ricorso in forma scritta.
art. 69 cod. proc. pen.
Regola il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti ai fini del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto legittimo limitare l'effetto delle attenuanti per la rilevata offensività del comportamento.
art. 81 cod. pen. (c.p.v.)
Stabilisce i limiti del cumulo e della proporzione tra pene; la Corte ha verificato che la quantificazione delle pene per continuazione rispettava il rapporto di proporzione e i limiti normativi evitando un cumulo materiale indebido.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali; la Corte ha applicato tale norma e irrogato anche una somma alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui possono essere irrogate sanzioni pecuniarie per profili di colpa connessi a impugnazioni irrituali; utilizzata dalla Corte come argomento per la misura a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se, nel rinvio, la corte di merito fissa la pena in prossimità del minimo edittale, l'obbligo motivazionale può essere assolto in forma meno dettagliata richiamando criteri di equità e congruità della pena.
- La concessione delle attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante richiede che l'eventuale limitazione dell'entità della diminuzione sia adeguatamente motivata, in particolare valorizzando eventuali elementi di offensività della condotta (es. violazione di doveri connessi al grado).
- Gli aumenti di pena per continuazione devono essere quantificati in modo proporzionato e nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla legge; se la quantificazione è contenuta e proporzionata, la motivazione può essere sintetica purché consentano la verifica del rispetto dell'art. 81 c.p.
- La Corte di Cassazione verifica che il giudice di rinvio abbia dato attuazione al mandato della sentenza rescindente: un miglioramento della posizione del ricorrente accompagnato da motivazione sufficiente rende il ricorso infondato.
- La parte civile non può ottenere in cassazione il ristoro delle spese se il motivo di impugnazione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non incide su interessi civili; pertanto, la costituzione e difesa della parte civile in Cassazione non gravano sull'imputato in tali ipotesi.
- Impugnazioni ritenute irrituali o manifestamente infondate possono comportare, oltre alle spese processuali, l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende.
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