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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02665/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva negato la concessione di permessi premio. Sosteneva di aver già raggiunto, prima dell'entrata in vigore della novella normativa (d.l. 31/10/2022, n.162 conv. l. 30/12/2022, n.199), un grado di rieducazione tale da far valere il principio di non regressione trattamentale e da applicare la normativa antecedente. Denunciava inoltre vizio di motivazione e contraddittorietà: il Tribunale avrebbe elogiato il percorso carcerario ma negato l'esistenza di una revisione critica della propria condotta, si sarebbe fondato su informative della DDA/DNAA non individualizzate e in parte datate, non avrebbe esercitato i poteri istruttori officiosi (art. 678 c.p.p.) per acquisire elementi probatori a supporto delle allegazioni difensive, avrebbe richiesto comportamenti (es. confessione/dissociazione) non giuridicamente esigibili e non avrebbe valutato adeguatamente fattori protettivi (attività trattamentali, istruzione, lavoro, assenza di collegamenti recenti a suo carico). Ha inoltre proposto motivi nuovi in fase successiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse esercitato istruttoria d'ufficio acquisendo nuovamente i pareri del gruppo di osservazione carcerario e della D.D.A./D.N.A.A. e che la decisione di rigetto dei permessi fosse motivata su accertamenti attuali, compresi elementi riferiti al 2023 e alla perdurante influenza/controllo del clan di appartenenza (fusione dei clan Abbruzzese e Forastefano). La Corte ha precisato che la condotta regolare in carcere costituisce requisito necessario ma non sufficiente: l'art. 30-ter ord. pen. richiede la verifica di tre presupposti (regolare condotta, assenza di pericolosità sociale, utilità del permesso per interessi affettivi/culturali/lavorativi). Ha ritenuto congrua la valutazione prognostica del Tribunale che ha evidenziato la mancanza di una revisione critica personale del ricorrente e la persistenza del potere criminale del clan, elementi idonei a escludere l'assenza di pericolosità. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi nuovi (richiamo all'art. 585 c.p.p. e termini di cui all'art. 611 c.p.p.) e ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199

    Novella che ha inasprito i criteri per la concessione dei benefici; il giudice ha verificato se, alla data di entrata in vigore, il detenuto avesse già raggiunto un grado di rieducazione tale da permettere l'applicazione della disciplina previgente (principio di non regressione trattamentale)

  • art. 30-ter ordinamento penitenziario

    "ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro"

    La Corte ha richiamato l'articolo per affermare che la valutazione per i permessi-premio richiede la contemporanea verifica di tre requisiti: condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso agli interessi indicati; la condotta carceraria positiva è necessaria ma non esaustiva

  • art. 678 c.p.p.

    Consente al magistrato/tribunale di sorveglianza di esercitare poteri istruttori per acquisire documenti e assumere prove utili; la Corte ha rilevato che tale potere può e deve essere esercitato nell'ambito del giudizio di rinvio

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi; la Corte ha applicato il principio per escludere l'esame dei motivi nuovi proposti

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola i termini per la presentazione di motivi nuovi e memorie prima dell'udienza; la Corte ha richiamato i limiti temporali per valutare la tempestività dei nuovi motivi

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina la condanna alle spese per l'impugnante soccombente; la Corte ha disposto la condanna alle spese a carico del ricorrente

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 35230/2024 (sentenza rescindente)

    La pronuncia aveva imposto criteri al giudice del rinvio: verificare se il detenuto, al momento della novella, avesse già raggiunto un adeguato grado di rieducazione (principio di non regressione) e procedere a un bilanciamento concreto tra gravità dei fatti e percorso rieducativo; la Corte di legittimità ha richiesto che tali indicazioni fossero rispettate nel nuovo esame

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019

    Richiamata come riferimento interpretativo nella sentenza rescindente per la ricostruzione della disciplina previgente ai fini del principio di non regressione trattamentale

Massime di principio

  • Per la concessione del permesso premio il giudice deve accertare contemporaneamente: condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e utilità del permesso per interessi affettivi/culturali/lavorativi; la condotta positiva in carcere è necessaria ma non sufficiente
  • In caso di modifica normativa più restrittiva (novella), va verificato se il detenuto aveva già, alla data di efficacia della nuova norma, raggiunto un grado di rieducazione che renda applicabile la disciplina previgente (principio di non regressione trattamentale)
  • Il giudice del rinvio ha il potere (e il dovere, se necessario) di svolgere istruttoria d'ufficio (art. 678 c.p.p.) per acquisire informazioni aggiornate e documenti utili alla decisione; la mancata istruttoria può essere motivo di annullamento
  • Rapporti o pericolosità desumibili dall'appartenenza o dal potere di un'organizzazione criminale possono giustificare la negazione dei benefici anche in assenza di atti recenti puntuali a carico del singolo detenuto, se non risulta una effettiva dissociazione o revisione critica
  • Le informative della DDA/DNAA, anche se non sempre individualizzate, possono essere valorizzate nella prognosi se documentano la persistenza del controllo territoriale e del potere criminale dell'organizzazione di appartenenza
  • In Cassazione i motivi nuovi sono generalmente inammissibili se l'impugnazione principale è inammissibile (art. 585 c.p.p.); le parti devono curare la tempestività e completezza delle allegazioni già nei gradi inferiori
  • Per massimizzare le probabilità di ottenere benefici in situazioni analoghe, è utile che la difesa documenti in modo puntuale e aggiornato: elementi di dissociazione, progetti di reinserimento reali e verificabili, assenza di collegamenti attuali con il territorio d'origine (o proposte concrete di allontanamento), e chieda formalmente l'acquisizione di informazioni complete da parte delle autorità competenti

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