Sentenza n. 4175/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1786/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1786/2025, relativa al riconoscimento del beneficio annuale di € 500,00 per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1786/2025, notificata al Ministero il 5 maggio 2025 e non impugnata, era divenuta definitiva. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, il beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Nonostante il giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'ordine di adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza attestata dalla certificazione di cancelleria e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale mediante il pagamento delle spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina quale commissario ad acta del dirigente della direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o di un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà determinato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 cod. proc. amm. e, specificamente, il comma 4, lett. e).
La norma consente di ottenere l'esecuzione del giudicato, l'ordine rivolto all'amministrazione inadempiente, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
L'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di € 500,00 riconosciuto dal giudicato azionato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta e le relative spese, richiamando in particolare gli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per le ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il termine per presentare la parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Quando una sentenza divenuta definitiva impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme e l'amministrazione non vi provvede dopo il decorso del termine previsto dalla legge, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e per l'ordine giudiziale di integrale esecuzione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus giudiziario obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile mediante disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato con successivo decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo dell'incarico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →