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Sentenza

Sentenza n. 4766/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento - della determinazione del Settore Servizi Finanziari Personale ICT n. 413 del 7.5.2025 del Comune di Limbiate (MB) avente ad oggetto “Procedura di selezione interna per la progressione verticale, ai sensi dell’art. 52 c. 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Presa d’atto delle risultanze dell’esame delle candidature presentate e nomina dei vincitori”; - della nota a firma del Dirigente del Settore Servizi Finanziari Personale e ICT del Comune di Limbiate dell’8.5.2025 con la quale comunica alla ricorrente la non idoneità alla procedura concorsuale in questione; - di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente, nonché, in parte qua, dell’allegato A) della determina del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Personale e ICT n. 413 del 7.5.2025 del Comune di Limbiate.

Giustizia amministrativa202502128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di approvazione degli esiti e nomina dei vincitori della selezione interna per tre posti di funzionario di Polizia Locale, comunicazione di non idoneità della ricorrente e relativa graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a progressione)

Prevale il privato

La controversia

La dipendente, collocata al quarto posto con 46 punti nella procedura interna avviata con determinazione n. 155 del 13 febbraio 2025 per tre posti di funzionario di Polizia Locale, ha impugnato la determinazione n. 413 del 7 maggio 2025, la comunicazione di non idoneità dell’8 maggio 2025 e la graduatoria. Ha dedotto, in via principale, l’erronea applicazione dell’art. 4 dell’avviso per l’omessa valutazione delle esperienze professionali maturate nel Corpo di Polizia Locale e indicate nella domanda: attività presso centrale operativa, ufficio verbali, infortunistica stradale, polizia commerciale, edilizia e ambientale, segreteria del Comando, gestione del personale, funzioni di agente contabile e predisposizione di atti amministrativi e determinazioni. Ha inoltre contestato l’omessa valutazione della certificazione linguistica inglese B2, l’inadeguatezza della valutazione e della motivazione numerica, l’attribuzione di quattro punti alla prima classificata per la laurea magistrale aggiuntiva rispetto alla triennale e il mancato riconoscimento di due punti per l’attività di RUP. Il Comune ha eccepito la tardività, assumendo che fosse stata contestata la lex specialis della selezione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività: l’avviso di selezione non era impugnato e i riferimenti alle sue disposizioni erano diretti a contestarne l’interpretazione e applicazione, non i vizi propri. Ha accolto la censura principale: la Commissione non aveva valutato le esperienze lavorative attinenti dichiarate dalla ricorrente ai sensi dell’art. 4, lett. c), punto terzo, che attribuiva cinque punti per ogni anno, fino a un massimo di 25. Tali esperienze erano astrattamente idonee a comprovare competenze professionali pertinenti; la ricorrente superava inoltre la prova di resistenza, considerata la ridotta distanza di punteggio dai candidati al secondo e terzo posto. Il punteggio massimo già ottenuto per formazione e aggiornamento riguardava criteri distinti e non sanava l’omessa valutazione delle esperienze lavorative. L’eventualità che dovessero essere valutate anche esperienze eventualmente documentate dagli altri candidati non escludeva né l’interesse né la fondatezza della censura. Le ulteriori doglianze sono state esaminate e respinte: la certificazione inglese B2 non rientrava tra i titoli valutabili dalla lett. a) e non era riconducibile ai criteri formativi della lett. c) in modo utile, poiché per questi la candidata aveva già ottenuto il massimo; la censura sulla valutazione e sul punteggio numerico era generica e infondata, poiché i criteri dell’avviso erano sufficientemente specifici e in parte configurati come accertamenti on/off; era legittimo attribuire un punteggio aggiuntivo per la laurea magistrale, titolo superiore alla laurea triennale richiesta per l’ammissione; non spettavano i due punti per l’attività di RUP, non assegnata alla ricorrente dalla determinazione comunale del 2019. Il ricorso è stato quindi accolto e gli atti impugnati annullati nei limiti della motivazione, con obbligo di rivalutare le competenze professionali omesse secondo l’avviso; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    con determinazione n. 155 del 13.02.2025, il Comune di Limbiate avviava il procedimento di selezione interna per la progressione verticale, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, riservato ai dipendenti del Comune stesso, per la copertura di n. 3 posti di funzionario di polizia locale – area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex cat. D) da assegnare al servizio di polizia locale;

    La norma è richiamata quale base normativa della procedura interna di progressione verticale; la decisione non ne elabora ulteriormente il contenuto, ma annulla gli esiti per l’erronea applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dall’avviso.

  • art. 4, lett. c), punto terzo, dell’avviso di selezione

    Si tratta di un’omessa valutazione che inficia il giudizio di non idoneità, trattandosi di attività idonee, per lo meno in astratto, a determinare l’acquisizione di competenze professionali ed essendo inerenti ad ambiti e settori di intervento attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, come richiesto dalla specifica previsione del bando.

    Le competenze professionali acquisite mediante attività lavorative in ambiti attinenti al profilo devono essere valutate quando siano state dichiarate e documentate dal candidato; l’omissione di tale valutazione vizia il giudizio di non idoneità.

  • art. 4, lett. a), dell’avviso di selezione

    Invero, il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale, sicché risulta legittima l’attribuzione di un punteggio ulteriore per la titolarità della laurea magistrale;

    Se la laurea triennale costituisce il titolo necessario per l’ammissione, la laurea magistrale a ciclo unico, quale titolo di livello superiore, può legittimamente ricevere un punteggio aggiuntivo secondo i criteri della selezione.

Massime di principio

  • In una selezione interna, l’amministrazione deve applicare i criteri della lex specialis valutando tutte le esperienze professionali attinenti, dichiarate e documentate dal candidato; l’omissione della valutazione di esperienze potenzialmente rilevanti per il punteggio rende illegittimo il giudizio di non idoneità.
  • La prova di resistenza sussiste quando la distanza di punteggio dai candidati utilmente collocati è tale che la corretta valutazione del profilo omesso potrebbe consentire al ricorrente di conseguire una posizione utile.
  • La contestazione dell’erronea applicazione o interpretazione della lex specialis non equivale all’impugnazione tardiva del bando, se non sono dedotti vizi propri dell’avviso e questo non è oggetto della domanda di annullamento.
  • Il punteggio massimo conseguito in una distinta categoria valutativa non esclude l’interesse a contestare l’omessa valutazione di un diverso criterio previsto dalla lex specialis.
  • Quando il titolo minimo richiesto per l’ammissione è la laurea triennale, la laurea magistrale può essere valutata come titolo superiore e ricevere un punteggio aggiuntivo, se ciò è previsto dai criteri della selezione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

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