Cassazione Penale, Sentenza n. 15611/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava l'illogicità e il contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza d'appello: nella motivazione la Corte aveva espresso il principio secondo cui la durata delle pene accessorie fallimentari doveva essere determinata pari alla pena principale (richiamo all'art. 133 c.p.), ma nel dispositivo aveva fissato la durata delle pene accessorie in anni quattro mentre la pena detentiva inflitta era di anni tre, determinando una evidente discordanza numerica e un errore materiale/di determinazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha rilevato l'errore della Corte territoriale (discrepanza tra motivazione e dispositivo) e lo ha annullato senza rinvio ai sensi degli artt. 620, comma 1, lett. l), e 621 c.p.p., rideterminando direttamente le pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa e incapacità a ricoprire uffici direttivi) nella misura di anni tre, conformemente alla pena detentiva e alla motivazione della Corte d'appello; ha inoltre osservato che l'errore non era sanabile con la correzione prevista dall'art. 619, comma 2 c.p.p.
Norme richiamate
art. 623 cod. proc. pen.
Richiamato come base dell'annullamento precedente che aveva determinato il rinvio; la Corte segnala la catena procedurale che ha portato al rinvio in I grado.
art. 133 cod. pen.
Utilizzato dalla Corte d'appello per giustificare l'equiparazione della durata delle pene accessorie alla pena principale quando ritenute congrue; la Cassazione prende atto che la motivazione faceva riferimento a questo principio.
art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'errore commesso nel fissare una durata delle pene accessorie incongrua rispetto alla motivazione non fosse correggibile con gli strumenti di rettifica previsti da questa norma.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
La Corte ha fatto ricorso a questa disposizione quale base normativa che consente l'annullamento senza rinvio per vizio tale da consentire la decisione della Cassazione stessa sulla determinazione della pena accessoria.
art. 621 cod. proc. pen.
Articolo applicato in combinato disposto con l'art. 620 per giustificare l'annullamento senza rinvio e la rideterminazione da parte della Corte di Cassazione delle pene accessorie.
Massime di principio
- La motivazione e il dispositivo devono essere coerenti: se la motivazione dichiara che la pena accessoria è determinata in rapporto alla pena principale, il dispositivo deve riprodurre lo stesso ammontare.
- Se la Corte territoriale commette un errore nel computo o nella fissazione della durata delle pene accessorie in contrasto con la propria motivazione, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare le pene accessorie ai sensi degli artt. 620 e 621 c.p.p.
- Gli errori formali o di discrepanza tra motivazione e dispositivo non sempre sono sanabili con le rettifiche di cui all'art. 619, comma 2; quando incidono sul merito della determinazione della pena, si rende necessario l'intervento sostanziale della Cassazione.
- L'art. 133 c.p. può giustificare l'equiparazione delle pene accessorie alla pena principale quando la Corte ritiene tale soluzione congrua, ma tale principio va applicato in modo coerente nel dispositivo.
- Difensori e parti devono segnalare prontamente in appello e in cassazione le incongruenze tra motivazione e dispositivo per ottenere la correzione; una chiara indicazione dell'intento della Corte (ad es. equiparazione espressa) rafforza la possibilità di intervento della Cassazione.
Testo integrale
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