Sentenza n. 582/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 320/2024 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 17.9.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 320/2024 del Tribunale di Ravenna
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che il pagamento dovuto era stato eseguito, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la liquidazione delle spese di causa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento intervenuto aveva determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della necessità di proporre il ricorso prima dell'adempimento, e sono state liquidate in 600 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso dai ricorrenti per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata risulta pienamente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto integrale adempimento dell'obbligo risultante dalla sentenza da eseguire determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale azionata è stata pienamente soddisfatta.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso.
- La dichiarazione della parte ricorrente circa l'avvenuto pagamento è idonea, in assenza di contestazioni dell'amministrazione costituita o di elementi contrari, a fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →