Ordinanza n. 45/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso del Responsabile Servizio Politiche del Lavoro prot. -OMISSIS-, con cui si dispone nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 26-septies della L. R. Emilia–Romagna n. 17/2005, l’interdizione triennale dall’attivazione di nuovi tirocini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di interdizione triennale dall'attivazione di nuovi tirocini ai sensi dell'art. 26-septies della l.r. Emilia-Romagna n. 17/2005
Esito
Favorevole al resistente (agenzia regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda ha impugnato il provvedimento con cui il Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro le ha imposto, per tre anni, il divieto di attivare nuovi tirocini, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la ricorrente aveva contestato, almeno, la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990 e aveva dedotto un pregiudizio grave e irreparabile per la sopravvivenza dell'azienda.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, in via prima facie, che dalla documentazione in atti non emergessero profili di illegittimità del provvedimento, valorizzando l'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza presso l'azienda. In ragione della natura della misura applicata, il giudice ha ritenuto ininfluente il mancato avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che l'azienda non aveva allegato elementi concreti comprovanti un pregiudizio effettivo, attuale, grave e irreparabile per la propria sopravvivenza; l'eventuale danno è stato ritenuto risarcibile per equivalente. Sono stati quindi ritenuti insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 26-septies l.r. Emilia-Romagna n. 17/2005
Costituisce la base normativa del provvedimento regionale di interdizione triennale dall'attivazione di nuovi tirocini.
art. 7 l. n. 241/1990
Il mancato avviso di avvio del procedimento è stato ritenuto ininfluente, in via cautelare e prima facie, in considerazione della natura della misura applicata e dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza presso l'azienda può sostenere, in via prima facie, la valutazione di assenza di profili di illegittimità del provvedimento interdittivo adottato dall'amministrazione.
- Per una misura interdittiva dall'attivazione di nuovi tirocini, il mancato avviso di avvio del procedimento può essere ritenuto ininfluente, in sede cautelare, in ragione della natura della misura applicata e dell'accertamento posto a fondamento del provvedimento.
- Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera allegazione di conseguenze economiche negative: il richiedente deve indicare elementi concreti dai quali emerga un pregiudizio effettivo, attuale, grave e irreparabile; ove il danno sia ristorabile per equivalente, la tutela cautelare può essere negata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 123/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 392/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 273/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →