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Sentenza

Sentenza n. 1182/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'ordinanza comunale di demolizione n. 1 del 29.1.2024, prot. n. 1415 del 5.2.2024, Settore Tecnico, a firma del Responsabile p.t. dell''Area Tecnica Comunale, notificata in data 5.2.2024. per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: del diniego tacito dell'istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001 - istanza SUE prot. N. 3906 del 5.04.2024 per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: a) del diniego definitivo prot. 367/2025 notificato a mezzo p.e.c. in data 9.01.2025, relativo all’istanza SUE prot. N. 3906 del 5.04.2024 avente ad oggetto “la richiesta di permesso a costruire in accertamento di conformità ex art. 36 del DPR 380/2001 per l’immobile sito in San Tammaro al C.so Domenico Capitelli n. 80”; b) del preavviso di diniego prot. n. 14309 del 12.12.2024 comunicato in pari data; c) di ogni altro atto e/o provvedimento al primo preordinato, connesso e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;

Giustizia amministrativa202402066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie ritenute abusive, diniego tacito e successivo diniego espresso dell'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, relativa a due corpi di fabbrica, a uno spazio pavimentato e arredato circostante una piscina interrata, nonché a volumi destinati a depositi, spogliatoi, bagni e tettoie. Hanno sostenuto, in sintesi, che i manufatti esistessero da tempo immemorabile e che la loro consistenza fosse comprovata dalla documentazione catastale, dall'aerofotogrammetria, dal PUC e da precedenti segnalazioni certificate di inizio attività; hanno inoltre contestato la qualificazione delle opere come nuova costruzione, l'assoggettamento a permesso di costruire, la mancata considerazione della possibilità di realizzazione mediante CIL e la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con primi motivi aggiunti hanno impugnato il diniego tacito formatosi sull'istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001. Con secondi motivi aggiunti hanno impugnato il successivo diniego espresso, deducendo l'illegittimità del rigetto della sanatoria e contestando la ricostruzione comunale dello stato legittimo e della destinazione d'uso dei manufatti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i secondi motivi aggiunti e ha dichiarato improcedibili i primi motivi aggiunti, poiché il diniego tacito era stato sostituito dal successivo provvedimento espresso, ritualmente impugnato. Il Collegio ha ritenuto che la documentazione prodotta dimostrasse soltanto la presenza di alcuni corpi di fabbrica, ma non la loro attuale configurazione né la trasformazione della destinazione d'uso in residenziale. Dalla situazione catastale d'impianto del 1939 risultavano destinazioni di "pennatone" e "cellaio con grotta", mentre il sopralluogo aveva evidenziato una radicale trasformazione dei manufatti. La SCIA del 2017, riguardando soltanto la sostituzione di una copertura in amianto, non era idonea a legittimare l'attuale consistenza edilizia. I ricorrenti, gravati dell'onere di provare la risalenza e la legittimità delle opere secondo il principio di vicinanza della prova, non avevano fornito titoli idonei. Il diniego della sanatoria è stato quindi ritenuto legittimo, anche perché l'amministrazione aveva richiesto integrazioni documentali per dimostrare lo stato legittimo senza riceverle. Quanto alle opere relative alla piscina e ai volumi accessori, il giudice ha escluso la possibilità di valutarle atomisticamente: l'abuso deve essere considerato nella sua complessiva consistenza e nel relativo impatto sul territorio; inoltre, i nuovi volumi avrebbero richiesto il permesso di costruire. L'ordinanza di demolizione è stata qualificata come atto dovuto a fronte di organismi edilizi nuovi e privi di titolo. È stata respinta anche la censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'ordinanza di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto influire sull'esito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    In presenza di opere edilizie abusive e non assistite da un titolo legittimante, l'ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto; nel caso concreto la qualificazione delle opere come nuovi organismi edilizi è stata ritenuta fondata.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L'accertamento di conformità richiede la dimostrazione dello stato legittimo e della conformità dell'intervento; l'amministrazione può negare la sanatoria quando il richiedente non produca la documentazione richiesta a sostegno della legittimità dei manufatti.

  • art. 7 l. 241/1990

    La previa comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'ordinanza di demolizione di opere abusive, trattandosi di un provvedimento vincolato rispetto al quale la partecipazione del privato non può incidere sull'esito.

Massime di principio

  • L'onere di provare l'epoca di realizzazione e la legittima preesistenza di un manufatto edilizio grava sul proprietario o sul responsabile dell'abuso, in applicazione del principio di vicinanza della prova; la mera presenza del fabbricato nella documentazione catastale o aerofotogrammetrica non dimostra necessariamente l'attuale configurazione, consistenza e destinazione d'uso.
  • La domanda di accertamento di conformità non può essere accolta quando il richiedente non dimostri lo stato legittimo dei manufatti oggetto dell'intervento e non produca le integrazioni documentali richieste dall'amministrazione per verificare tale presupposto.
  • La trasformazione radicale di manufatti aventi originaria destinazione non residenziale in organismi edilizi residenziali configura una nuova costruzione soggetta a titolo edilizio, se non risulta assistita da un valido titolo abilitativo.
  • La valutazione dell'abuso edilizio deve essere effettuata considerando unitariamente l'insieme delle opere e il loro complessivo impatto sul territorio; non è consentito frazionare gli interventi per ricondurne singole componenti a un diverso regime edilizio o sanzionatorio.
  • L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive ha natura vincolata e, pertanto, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento quando la partecipazione del privato non potrebbe modificare il contenuto della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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