Cassazione Penale, Sentenza n. 42841/2024 del 22/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello del 19/12/2023 che aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando le pene e dichiarando estinto per prescrizione il capo 1). Il ricorrente denunciava: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla qualificazione del ruolo di amministratore di fatto e alla sussistenza degli elementi del reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fallimentare); 2) omissione nella rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, chiedendo perizia sulle intercettazioni e l'escussione di testi ritenuti decisivi; 3) irregolarità nella valutazione relativa al reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), con riferimento alla posizione della figlia assolta; 4) carenza motivazionale nella determinazione del quantum della pena; 5) illegittimità della durata della pena accessoria (interdizione dagli uffici direttivi) applicata in misura eccedente o non congrua rispetto alla pena principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi in parte aspecifici o ripetizioni delle doglianze già esaminate e motivate dai giudici del merito, e in parte manifestamente infondati. In particolare: il controllo di legittimità non consente la riconsiderazione del materiale probatorio di merito; la richiesta di rinnovazione istruttoria in sede d'appello è soggetta a stringenti condizioni e la Corte territoriale ha motivato la sua decisione; la valutazione sulla responsabilità per riciclaggio è congruamente motivata anche in relazione all'assoluzione della figlia; la dosimetria della pena e la determinazione della durata delle pene accessorie rientrano nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivate. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Limita il sindacato di legittimità ai motivi tassativamente previsti; la Corte rileva che molti motivi erano aspecifici o miravano a una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.
art. 581 c.p.p.
Richiesta di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del ricorso; omessa o insufficiente nell'atto del ricorrente, contribuendo all'inammissibilità dei motivi ripetuti.
art. 216 legge fallimentare
Norma sanzionatoria della bancarotta (richiamata in relazione alla pena accessoria); la Corte territoriale ha motivato l'applicazione dell'interdizione dagli uffici direttivi per cinque anni sulla base della personalità e dei precedenti dell'imputato.
art. 648-bis c.p.
Norma sul riciclaggio: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione sulla responsabilità del ricorrente anche se un coimputato è stato assolto, trattandosi di valutazioni diverse sull'elemento soggettivo.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiama la modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto secondo la normativa emergenziale citata.
art. 37 c.p.
Richiesto dal difensore come criterio di proporzione tra pena principale e accessoria; la Corte di legittimità ribadisce che le pene accessorie vanno determinate secondo art. 133 c.p. e non automaticamente parametrate alla durata della pena principale ex art. 37.
art. 132 c.p.
Principio sulla determinazione della pena: richiamato in relazione ai criteri che il giudice di merito deve seguire nella dosimetria e nella scelta delle misure accessorie.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione concreta della pena; la Corte accerta che la Corte d'appello ha applicato tali criteri nella scelta della durata della pena accessoria.
art. 616 c.p.p.
Disposizione che consente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha inoltre irrogato la somma alla Cassa delle ammende per colpa nell'aver proposto un ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito: i motivi che consistono nella mera richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto sono inammissibili.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata; la riproposizione pedissequa dei motivi già disattesi in appello è aspecifica e conduce all'inammissibilità.
- La rinnovazione dell'istruttoria in sede d'appello è un rimedio eccezionale: occorre che il giudice ritenga effettivamente indispensabile acquisire nuova prova per decidere, pena la respinta della richiesta.
- L'assoluzione di un coimputato non impedisce la condanna di un altro concorrente nello stesso fatto quando il giudice del merito dia motivazioni differenti rispetto all'elemento soggettivo di ciascuno.
- La valutazione del quantum della pena e la determinazione delle pene accessorie appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di illogicità o arbitrarietà e in presenza di insufficiente motivazione.
- La durata delle pene accessorie deve essere determinata secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non per automatica correlazione con la pena principale (art. 37 c.p.), salvo diverso e motivato ragionamento del giudice.
- Proporre in Cassazione motivi carenti o meramente ridondanti comporta il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese nonché di sanzione alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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