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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26222/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Elezi Imer impugnava l'ordinanza del 25/10/2023 del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'opposizione ex art. 676 c.1 c.p.p. contro il provvedimento del 1/2/2022 che aveva respinto la domanda di declaratoria di estinzione della multa per Euro 103.291,38 (sentenza della Corte d'appello di Roma del 17/02/2001, definitiva 8/01/2002). Il ricorrente sosteneva che, essendo stato irreperibile per espulsione e non essendo stata possibile la notifica della cartella esattoriale, ai sensi degli artt. 219 e 235 del DPR 30/05/2002 n.115 il credito doveva essere annullato e rimesso al pubblico ministero per il rito degli irreperibili, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art.172 c.2 c.p. decorrente dal passaggio in giudicato, ovvero, per la mancata esecuzione, applicazione dell'art.172 c.4 c.p. con decorso del termine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato il principio secondo cui, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva esclusivamente il momento dell'inizio dell'esecuzione; nel caso di specie l'esecuzione era iniziata con l'iscrizione a ruolo del debito e con la notificazione della cartella esattoriale del 30/09/2009, atti idonei ad interrompere la prescrizione. Pertanto il termine di prescrizione non era decorso e la domanda di estinzione è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 676 c.1 cod. proc. pen.

    Norma sul rito dell'opposizione ex art. 676 c.p.p.; qui è il titolo del rimedio utilizzato dal ricorrente per impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione.

  • art. 172 cod. pen. (comma 2, comma 3, comma 4)

    Disciplina della prescrizione della pena pecuniaria: la Corte interpreta che rileva il momento dell'inizio dell'esecuzione (c.3 e giurisprudenza richiamata) per valutare l'estinzione; non conta il modo dell'inizio né la successiva inattività. Pertanto, avendo avuto inizio l'esecuzione (iscrizione a ruolo e notifica cartella), la prescrizione non era maturata.

  • artt. 219 e 235 DPR 30 maggio 2002 n.115

    Norme citate dal ricorrente per sostenere che, in caso di irreperibilità per espulsione e mancata notifica della cartella, il credito deve essere annullato e gli atti rimessi al PM per il rito degli irreperibili. La Corte non ha ritenuto che tali disposizioni ostassero all'effetto impeditivo della prescrizione prodotto dall'iscrizione a ruolo e dalla notifica effettuata in data 30/09/2009.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento; applicata dalla Corte per addebitare al ricorrente le spese processuali.

Massime di principio

  • Ai fini dell'estinzione per prescrizione della pena pecuniaria conta esclusivamente il momento di inizio dell'esecuzione: una volta iniziata l'esecuzione (es. iscrizione a ruolo e notificazione della cartella), il termine di prescrizione non matura anche se poi l'esecuzione resta inattiva.
  • L'iscrizione a ruolo del credito e la successiva notifica della cartella esattoriale sono atti idonei a far decorrere/interrompere il termine di prescrizione della pena pecuniaria, purché avvenuti prima della scadenza del termine prescrizionale.
  • La circostanza che il debitore sia stato irreperibile o espulso non annulla automaticamente gli effetti di precedenti atti esecutivi; va verificato se e quando è effettivamente iniziata l'esecuzione.
  • Se si contesta la validità delle notifiche o l'efficacia degli atti esecutivi, è fondamentale fornire prove concrete (es. atti di espulsione con data anteriore alla notifica, documentazione di impossibilità di notifica) e proporre i rimedi processuali nei termini previsti.
  • In situazioni analoghe conviene accertare con precisione le date ufficiali (iscrizione a ruolo, emissione e notifica della cartella esattoriale, passaggio in giudicato) perché la valutazione della prescrizione dipende da tali momenti cronologici e non dal sito o dalle cause soggettive dell'inattività degli uffici esecutivi.

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