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Sentenza

Sentenza n. 899/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202100085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca delle agevolazioni regionali provvisoriamente concesse, recupero di somme già erogate ed escussione della polizza fideiussoria, fondati anche su interdittiva antimafia; successivo diniego di riesame e ingiunzione amministrativa di pagamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ottenuto l’ammissione provvisoria a un finanziamento regionale complessivo di euro 3.965.926,45 e aveva ricevuto una prima anticipazione di euro 1.982.963,23. La Regione Puglia, dopo le segnalazioni della Guardia di Finanza relative a possibili irregolarità penali, fiscali, alla realizzazione anticipata dei lavori e al mancato rispetto dell’obbligo di apporto di mezzi propri, nonché dopo l’adozione di un’interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Lecce, ha disposto la revoca delle agevolazioni, il recupero delle somme erogate e l’escussione della garanzia fideiussoria. La ricorrente ha dedotto, con il ricorso introduttivo, violazione e falsa applicazione della l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del giusto procedimento, erronea presupposizione ed errori di fatto e di diritto; ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata della revoca dall’illegittimità dell’interdittiva antimafia e dell’escussione della polizza. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il diniego regionale di riesame, lamentando violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché mancata considerazione delle risultanze del giudizio tributario e delle sopravvenute misure di prevenzione collaborativa e di controllo giudiziario. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato l’ingiunzione amministrativa di pagamento, deducendo violazione dei principi di buon andamento, efficienza e leale collaborazione, irragionevolezza e contraddittorietà, oltre all’illegittimità derivata degli atti precedenti. La Regione ha eccepito anche il difetto di giurisdizione, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, rilevando che la revoca era stata adottata per vizi inerenti alla fase genetica dell’attribuzione del beneficio e per la non conformità della domanda ai criteri dell’avviso pubblico. Nel merito ha respinto il ricorso introduttivo e entrambi i ricorsi per motivi aggiunti. I primi due motivi del ricorso introduttivo sono stati ritenuti infondati: l’interdittiva antimafia, unitamente agli elementi emersi dagli accertamenti della Guardia di Finanza, forniva una base motivazionale adeguata e sufficiente per la revoca e il recupero delle somme. La Regione non era tenuta a svolgere autonomamente le medesime attività investigative della Guardia di Finanza, né l’interdittiva antimafia costituiva l’unico fondamento dell’atto, essendo presenti anche irregolarità relative all’IVA, alla data di avvio dei lavori e all’apporto finanziario dei soci. Il TAR ha inoltre richiamato la precedente sentenza n. 451/2026, con cui era stata respinta l’impugnazione dell’interdittiva antimafia, ritenuta fondata su plurimi elementi gravi, precisi e concordanti. È stata esclusa la rilevanza delle sopravvenute misure di prevenzione collaborativa, del controllo giudiziario, dell’amministrazione giudiziaria e della successiva informazione antimafia liberatoria: tali sopravvenienze operano per il futuro e non incidono sulla legittimità della revoca adottata sulla base della situazione esistente al momento dell’atto, né su una decadenza già intervenuta. Il TAR ha ritenuto infondate anche le doglianze relative alla mancata considerazione delle controdeduzioni, osservando che alla società erano stati concessi termini per presentare deduzioni e che, in presenza dell’interdittiva e degli ulteriori presupposti, la decisione regionale non avrebbe potuto essere diversa. Le irregolarità fiscali risultavano confermate dalla pronuncia tributaria di primo grado, mentre la data anticipata di avvio dei lavori emergeva dagli accertamenti della Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni dei subappaltatori. È stata respinta anche la censura di illegittimità derivata, poiché l’interdittiva era stata autonomamente confermata dal TAR. Il diniego di riesame è stato ritenuto legittimo: l’istanza di autotutela non impone all’amministrazione un obbligo di riesame e, nei procedimenti di secondo grado, non è necessario un nuovo preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, poiché non sussiste il rischio di una decisione a sorpresa e l’istante conosce già le ragioni poste a base dell’atto originario. Le sopravvenienze invocate dalla società non imponevano comunque la riapertura del procedimento, anche perché la sentenza tributaria aveva accolto solo parzialmente le pretese della società e la misura di prevenzione collaborativa era stata prorogata per la permanenza di gravi indici di rischio. Il rigetto del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti ha comportato anche il rigetto del secondo ricorso per motivi aggiunti, relativo all’ingiunzione di pagamento. La società è stata condannata al pagamento di euro 10.000,00 per spese processuali, oltre accessori di legge, in favore delle parti resistenti costituite.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    La disciplina generale del procedimento non impone alla Regione di svolgere autonomamente le attività investigative già compiute dalla Guardia di Finanza quando l’interdittiva antimafia e gli ulteriori elementi acquisiti sorreggono adeguatamente la revoca del beneficio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è necessario in relazione al rigetto di un’istanza di riesame o di autotutela, quando l’amministrazione si limita a valutare nuovamente una decisione già assunta e non vi è un rischio di decisione a sorpresa.

  • d.lgs. 159/2011

    L’interdittiva antimafia costituisce presupposto sufficiente per la decadenza dai benefici pubblici già erogati e per il recupero delle somme, ove il beneficio sia subordinato alla regolarità antimafia.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    La prevenzione collaborativa e le altre misure successive all’interdittiva non eliminano retroattivamente gli effetti della decadenza e del recupero già disposti.

  • art. 34 d.lgs. 159/2011

    L’amministrazione giudiziaria successivamente disposta è stata considerata dal giudice quale elemento non incompatibile con il precedente giudizio prognostico prefettizio, ma anzi confermativo dello stesso in prospettiva ex post.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese processuali seguono la soccombenza.

Massime di principio

  • In materia di contributi, finanziamenti e agevolazioni pubbliche subordinati alla regolarità antimafia, l’interdittiva antimafia adottata nei confronti del beneficiario determina la decadenza dai benefici già erogati e l’obbligo di recupero delle somme, senza che l’amministrazione erogatrice debba replicare le autonome attività investigative svolte dall’autorità prefettizia o dalla Guardia di Finanza.
  • La legittimità della revoca di un beneficio pubblico deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione dell’atto; una successiva informazione antimafia liberatoria o una misura di prevenzione collaborativa produce effetti ex nunc e non incide retroattivamente sulla decadenza e sul recupero già disposti.
  • Quando il provvedimento di revoca è sorretto da una pluralità di autonome ragioni motivazionali, la fondatezza di una censura relativa a uno dei motivi non determina l’annullamento dell’atto se le restanti ragioni, autonomamente idonee a sostenerlo, sono immuni dai vizi dedotti.
  • Il rigetto di un’istanza di riesame o di autotutela, avente a oggetto una decisione amministrativa già definitiva, non deve essere preceduto da un ulteriore preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 quando l’istante conosce già le ragioni dell’atto originario e non sussiste un rischio di decisione a sorpresa.
  • La successiva liberatoria antimafia o l’avvio di procedure di definizione delle irregolarità fiscali non fanno venir meno i presupposti di una revoca già adottata, qualora al momento dell’atto risultassero accertate condizioni ostative e ulteriori irregolarità rilevanti per l’ammissione e la permanenza nel beneficio.
  • Quando l’interdittiva antimafia posta a fondamento della revoca è stata autonomamente ritenuta legittima con sentenza passata o comunque già pronunciata nel relativo giudizio, non può essere accolta la censura di illegittimità derivata rivolta contro la revoca del contributo.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaRevoca e recupero dei contributiAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentale

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