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Sentenza

Sentenza n. 160/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3731/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20/09/2024.

Giustizia amministrativa202501485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 3731/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di somme mediante carta docente o analoghi buoni elettronici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.000,00 in favore di ciascuno dei primi due ricorrenti e di euro 2.000,00 in favore della terza ricorrente, mediante emissione della carta docente o di analoghi buoni elettronici. L’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione al titolo nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’intervento del giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle pubbliche amministrazioni. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza degli interessati entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo la procedura indicata; ogni ritardo nell’esecuzione può integrare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso consente l’attivazione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario appartenente alla stessa amministrazione resistente è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Impone la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione sono presupposti sufficienti, ai fini dell’ordine di esecuzione, il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, purché tali circostanze siano documentalmente provate.
  • Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ulteriore fase sostitutiva, da attivarsi su istanza della parte interessata.
  • La disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, relativa all’assenza di compenso del commissario ad acta appartenente all’amministrazione resistente, può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie, quando l’attività commissariale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti del procedimento di ottemperanza esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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