Sentenza n. 6877/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto l’azione contro il silenzio della Prefettura sull’istanza di revoca del divieto di detenzione delle armi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione prefettizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva impugnato la sentenza del TAR Lombardia, sostenendo che la Prefettura fosse rimasta illegittimamente inerte sull’istanza del 15 novembre 2024, diretta a ottenere la revoca o il riesame del divieto di detenzione delle armi adottato nel 2022. Deduceva: a) carenza di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., interpretato in senso costituzionalmente orientato, rilevando l’assenza di condanne penali rilevanti, la propria condotta irreprensibile, il carattere isolato dell’episodio posto a fondamento della misura e la necessità di una valutazione riferita al caso concreto, senza applicazione automatica di un termine quinquennale; b) violazione dell’art. 2 l. 241/1990, per mancata conclusione del procedimento con un provvedimento espresso. Sosteneva inoltre che l’istanza non costituisse un espediente per eludere i termini di impugnazione del divieto, ma una richiesta sostanziale di riesame fondata anche su una precedente ordinanza cautelare del giudice amministrativo, che avrebbe evidenziato criticità nei presupposti fattuali della misura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR. Ha richiamato l’orientamento secondo cui il divieto prefettizio di detenzione delle armi non può avere efficacia sine die e il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere il riesame della propria posizione. Tale interesse, tuttavia, sorge soltanto in presenza di entrambe le condizioni del mutamento sostanziale e positivo delle circostanze poste a base del divieto e del decorso di un ragionevole lasso di tempo dall’adozione della misura. La giurisprudenza e la circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre 2020 hanno individuato tale lasso di tempo in cinque anni. Nel caso concreto, il divieto risaliva al 2022 e l’istanza era stata presentata nel 2024, dopo circa due anni; inoltre, l’appellante non aveva allegato fatti nuovi e significativi idonei a modificare il quadro indiziario e la valutazione di inaffidabilità. Mancando i presupposti per il riesame, la Prefettura non era obbligata a provvedere espressamente e, conseguentemente, non si configurava alcun silenzio-inadempimento. Le spese del grado sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
L’art. 39 del r.d. n. 773 del 18 giugno 1931 non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto.
La disposizione deve essere interpretata costituzionalmente: pur in assenza di una durata predeterminata, il divieto non può produrre effetti sine die quando venga meno l’attualità del giudizio di pericolosità. Il destinatario può ottenere l’aggiornamento della propria posizione dopo un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive che abbiano modificato il quadro indiziario.
art. 2 l. 241/1990
obbligo di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso
L’obbligo di provvedere sull’istanza di riesame non sorge quando non siano maturate le condizioni sostanziali per il riesame del divieto; in tal caso, l’inerzia dell’amministrazione non integra silenzio-inadempimento.
circolare Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020
Il lasso di tempo ragionevole è quantificato in cinque anni.
La circolare recepisce l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di nuovi elementi, il decorso di cinque anni costituisce il termine ragionevole individuato per imporre al Prefetto di pronunciarsi sull’istanza di revoca.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione delle armi, pur non essendo soggetto a una durata espressamente predeterminata dall’art. 39 T.U.L.P.S., non può avere efficacia sine die quando venga meno l’attualità del giudizio di pericolosità.
- Il destinatario di un divieto di detenzione delle armi ha un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione soltanto quando ricorrano congiuntamente il sopravvenuto mutamento sostanziale e positivo delle circostanze poste a fondamento della misura e il decorso di un ragionevole lasso di tempo dall’adozione del divieto.
- In base all’orientamento richiamato dal giudice, il termine ragionevole per il riesame del divieto prefettizio di detenzione delle armi è individuato in cinque anni; una richiesta presentata dopo circa due anni, in assenza di fatti nuovi e significativi, non impone all’amministrazione di pronunciarsi.
- Quando non sussistono le condizioni sostanziali per il riesame di un divieto prefettizio di detenzione delle armi, l’amministrazione non è tenuta ad adottare un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990 e l’inerzia non configura silenzio-inadempimento.
- L’istanza di riesame non può essere utilizzata per eludere i termini di impugnazione del provvedimento originario; essa assume autonoma rilevanza solo se fondata su sopravvenienze concrete e su un decorso temporale ragionevole, tali da giustificare un nuovo esercizio della valutazione amministrativa.
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