Sentenza n. 2357/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento 1. delle note del 7 febbraio 2023 n° 0002145 e n. 2578 del 15.02.2023 con le quali il Dirigente Responsabile UO2 della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina ha reso parere contrario (7.02.2023 n. 0002145) e confermato il diniego (15.02.2023 n. 2578), ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, all’accoglimento dell’istanza di condono edilizio, art. 32 L. 326/03 ed art. 23 L.r. n. 37/85, presentata dal ricorrente al Comune di -OMISSIS- per la sanatoria di talune opere realizzate abusivamente, site in via -OMISSIS- 44, fg. 10 part. 608 di sua proprietà; 2. del provvedimento del Comune di -OMISSIS-, Servizio Tecnico, del Responsabile del Settore Urbanistica, del 6 marzo 2023 n. 1810 prot. con il quale è stata rigettata l’istanza di condono edilizio inoltrata dal Sig. -OMISSIS-, ai sensi della L. n. 326/03 ed introitata con prot. n. 6530 del 9.12.2004, relativa all’ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione, sito in Via -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS- ed identificato in catasto alla particella 608 del foglio di mappa n. 10 (pratica n° 28) “Visto il parere contrario al mantenimento delle opere espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con nota prot. n.2145 del 07.02.2023 e n.2578 del 15.02.2023 e la contestuale ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi”; 3. della Circolare n. 02 Dip. Dei Beni Culturali – Servizio Tutela – Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, prot. 62212 del 30.12.2022 nella parte in cui dispone, in contrasto con il comma 25, lett. “d” dell’art. 32 D.L. n. 269/2003 convertito con modifiche nella L. n. 326/03, la non condonabilità degli abusi edilizi anche in area conforme allo strumento urbanistico non gravata da vincolo di inedificabilità assoluta e/o relativa; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere contrario della Soprintendenza, con ordine di rimessione in pristino, e diniego comunale di condono edilizio relativo all’ampliamento abusivo di un fabbricato, nonché la circolare regionale applicata a fondamento del diniego
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere contrario della Soprintendenza del 7 febbraio 2023, la relativa conferma del 15 febbraio 2023, il diniego comunale del 6 marzo 2023 e la circolare regionale n. 2 del 30 dicembre 2022. L’intervento oggetto dell’istanza di condono, presentata nel 2004 ai sensi del d.l. n. 269/2003, consisteva nell’ampliamento di un fabbricato residenziale mediante la realizzazione di due vani, per una superficie complessiva di 31,63 mq, ultimato il 25 febbraio 2003. Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, degli artt. 32 e 33 l. n. 47/1985, il travisamento dei fatti, l’applicazione di un inesistente vincolo di inedificabilità, l’illogicità manifesta e la disparità di trattamento. Il ricorrente sosteneva che il vincolo paesaggistico fosse relativo e non comportasse l’inedificabilità dell’area, che l’intervento fosse conforme agli strumenti urbanistici e che, pertanto, il condono fosse ammissibile. Contestava inoltre la circolare regionale nella parte in cui escludeva la condonabilità degli abusi realizzati in area vincolata anche quando l’edificazione fosse urbanisticamente consentita. Il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 3 e 6 l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 7 l.r. n. 7/2019, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché illegittimità derivata del diniego comunale. Il ricorrente lamentava che la Soprintendenza non avesse adeguatamente individuato i vincoli applicabili, valutato la compatibilità paesaggistica dell’intervento, verificato la tipologia dell’abuso e comparato l’interesse paesaggistico con quello del privato, limitandosi a richiamare la circolare regionale. Il terzo motivo riproponeva la violazione della disciplina sul terzo condono, degli artt. 32 e 33 l. n. 47/1985, l’illegittimità derivata, l’irragionevolezza e la disparità di trattamento, valorizzando la conformità dell’ampliamento alla disciplina urbanistica della zona agricola, al Piano territoriale paesaggistico delle Isole Eolie e al vigente PRG. Il ricorrente invocava anche la disciplina del cosiddetto mini-condono paesaggistico ex l. n. 308/2004.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, la condonabilità degli abusi realizzati in aree sottoposte a vincolo richieda congiuntamente: la realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo; la conformità alle prescrizioni urbanistiche; la riconducibilità dell’intervento agli abusi minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al decreto; e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. La distinzione tra vincolo assoluto e relativo non rileva ai fini del terzo condono. L’ampliamento esaminato, comportando la realizzazione di due nuovi vani e quindi un aumento di superficie e volumetria, era qualificabile come abuso di tipologia 1 e non come intervento minore. Inoltre, l’opera era stata realizzata nel 2003, dopo l’apposizione del vincolo paesaggistico derivante dal D.A. n. 687 del 17 marzo 1979, vincolo ritenuto permanente e continuo anche dopo l’approvazione del Piano paesaggistico delle Isole Eolie del 23 febbraio 2001. Ne conseguiva la preclusione normativa del condono, indipendentemente dalla conformità urbanistica dell’intervento e dalla possibilità astratta di edificare nella zona. La circolare regionale è stata ritenuta una fedele ricognizione della disciplina normativa e della giurisprudenza costituzionale e amministrativa, non una fonte innovativa o illegittima. Il Collegio ha escluso i dedotti difetti di istruttoria e motivazione, poiché, una volta accertata la radicale non condonabilità dell’abuso, non era necessario svolgere ulteriori valutazioni paesaggistiche o comparazioni di interessi: il parere della Soprintendenza e il diniego comunale avevano natura vincolata. È stata altresì esclusa la rilevanza dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento in presenza di un’attività vincolata. Il mini-condono paesaggistico previsto dalla l. n. 308/2004 è stato ritenuto autonomo rispetto al condono edilizio e produttivo di soli effetti penali, senza incidenza sulla sanatoria edilizia e sulle sanzioni amministrative.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003
Il terzo condono per opere realizzate in aree sottoposte a vincolo è ammesso solo in presenza congiunta dei requisiti temporali, urbanistici, tipologici e del parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo; la disciplina non consente la sanatoria di ampliamenti con nuova superficie o volumetria.
artt. 32 e 33 l. n. 47/1985
Richiamati dal ricorrente e considerati nel quadro della disciplina speciale del condono, non consentono di superare i limiti più rigorosi previsti per il terzo condono nelle aree vincolate.
nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003
Individuano gli interventi minori condonabili nelle aree vincolate: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, comunque senza nuova superficie o volumetria.
art. 3 l. n. 241/1990
L’obbligo di motivazione non impone ulteriori approfondimenti quando la non condonabilità dell’opera discende direttamente e vincolativamente dalla legge.
art. 6 l. n. 241/1990
Il dovere istruttorio non richiede valutazioni ulteriori quando l’opera è radicalmente esclusa dalla sanatoria per la sua tipologia e collocazione vincolata.
artt. 3 e 7 l.r. n. 7/2019
I dedotti obblighi regionali di motivazione e istruttoria non risultano violati in presenza di un diniego vincolato fondato sulla non condonabilità dell’intervento.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Il procedimento per il parere della Soprintendenza ai fini del condono edilizio è regolato dalla disciplina speciale del condono, più rigorosa, e non dalla disciplina ordinaria dell’autorizzazione paesaggistica.
art. 182, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 42/2004
La disciplina richiamata dal ricorrente riguarda la compatibilità paesaggistica con effetti penali e non amplia i presupposti del condono edilizio.
l. n. 308/2004
Il cosiddetto mini-condono paesaggistico è autonomo rispetto al condono edilizio e produce effetti esclusivamente penali, senza incidere sulla sanabilità amministrativa dell’abuso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 per la tutela dei dati personali.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo sono sanabili soltanto se ricorrono congiuntamente la realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, la conformità alle prescrizioni urbanistiche, la riconducibilità dell’intervento agli abusi minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- La distinzione tra vincolo paesaggistico assoluto e relativo non rileva ai fini del terzo condono: un intervento che comporti nuova superficie o nuova volumetria non è condonabile in area vincolata, anche se l’edificazione sarebbe astrattamente consentita dagli strumenti urbanistici o dal regime del vincolo.
- La conformità urbanistica e la astratta assentibilità dell’intervento non equivalgono alla condonabilità: la sanatoria straordinaria è soggetta a presupposti più rigorosi rispetto a quelli applicabili al rilascio preventivo di un titolo edilizio.
- Quando l’opera è radicalmente esclusa dal condono per la sua tipologia e per la realizzazione successiva all’imposizione del vincolo, il parere dell’autorità paesaggistica e il provvedimento comunale assumono natura vincolata; non sono quindi necessari ulteriori approfondimenti istruttori, valutazioni comparative o una motivazione paesaggistica ulteriore rispetto all’accertamento dei presupposti ostativi.
- Il mini-condono paesaggistico previsto dalla l. n. 308/2004 è autonomo rispetto al condono edilizio e produce effetti penali, senza rendere condonabili amministrativamente opere escluse dalla disciplina del terzo condono.
- Una circolare amministrativa che si limiti a recepire la disciplina normativa e l’orientamento giurisprudenziale consolidato non introduce un autonomo divieto, né è illegittima per il solo fatto di escludere dal condono gli ampliamenti con nuova superficie o volumetria realizzati in area paesaggisticamente vincolata.
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